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17 Novembre 2022

Resi dopo fine anno, tassazione immediata

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


 

Spesso le scritture contabili di fine anno impongono un ragionamento fiscale, più complesso se le regole contabili e quelle fiscali divergono. Perché la logica più semplice dovrebbe essere quella per cui, in base al principio di derivazione, le regole fiscali seguono gli accadimenti contabili. Ma spesso non va così.
Un primo tema è la vendita dei beni seguita da resi, causati per esempio da difformità qualitative. In corso di esercizio i resi sono contabilizzati a deconto delle vendite. Quindi c'è riduzione dei ricavi, rilevante sia contabilmente sia fiscalmente. I resi che si materializzano dopo la data spartiacque del 31 dicembre ma riguardano vendite effettuate nell'esercizio sono invece fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (Oic 29) da considerare nel redigere il bilancio. Quindi per i resi perfezionati entro la data di redazione (generalmente il 31 marzo dell'anno successivo, per i soggetti con esercizio solare), ciò comporta:

  • la riduzione dei ricavi di vendita per via del reso;
  • il ricarico del magazzino a fronte del rientro dei beni.
Ciò dal punto di vista civilistico; occorre monitorare bene i resi successivi alla data spartiacque, perché retroagiscono sul bilancio in corso di formazione. Il che renderebbe il compito meno gravoso se non ci fossero le implicazioni fiscali che divergono dalla logica civilistica: per i resi successivi alla chiusura le condizioni di certezza e obiettiva determinabilità non ci sono, sotto il profilo meramente fiscale. Quindi la contabilizzazione del reso, che determina una riduzione delle vendite (cioè la deducibilità del relativo costo o, meglio, del minor ricavo), impone fiscalmente una variazione in aumento nelle imposte di bilancio, compensata da un'altra in diminuzione nell'anno successivo. Infine, c'è lo stanziamento delle imposte anticipate (se ci sono i presupposti dell'Oic 25), visto che sono differenze temporanee. Il tutto è molto laborioso e impone attenzione.
Per i premi ai dipendenti (Mbo), stanziati in chiusura di bilancio, la contropartita contabile sarà un debito o un fondo rischi e oneri (Oic 19 e Oic 31), secondo che vi siano tutti gli elementi di certezza in an e quantum, di modo che si avrà un debito, o non vi siano, caso in cui si ha un fondo. Fiscalmente bisogna stare attenti all'esistenza al 31 dicembre delle condizioni di certezza e obiettiva determinabilità. Se il premio si basa univocamente sui risultati del bilancio, esistono. Se invece bisogna attendere l'inizio dell'anno successivo per passaggi di accordo sindacale o di misurazione della performance, occorre una variazione in aumento nell'anno N e in diminuzione nell'anno N+1, con stanziamento delle imposte anticipate per la temporaneità della variazione fiscale. Ciò ha origine da una newsletter Oic di febbraio 2018, confermata nei risvolti fiscali in un videoforum del 24 maggio 2018 e nella risposta ad interpello 1/2019.

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