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15 Giugno 2022

Sugli utili prodotti fino al 2017 si può sfruttare il regime transitorio

di Alessandro Germani



I dividendi percepiti da persone fisiche fuori dal regime d'impresa scontano, dal 2018, una ritenuta a titolo d'imposta del 26per cento . Ciò a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata o no: le due fattispecie sono state uniformate. Ma c'è una norma transitoria (articolo 1, comma 1006 della legge 205/2017), per cui alle distribuzioni di utili da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il Dm 26 maggio 2017. Così in via transitoria si applicano queste percentuali ai dividendi da partecipazioni qualificate:

  • per gli utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007 l'imponibilità è del 40%;
  • per quelli formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 è del 49,72%;
  • per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 vi è del 58,14 per cento.
Secondo l'agenzia delle Entrate (risposta 163 del 30 marzo 2022), il Dm del 2017 introduce una presunzione per cui gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati nella maniera sopra indicata e indipendentemente da quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione. Ma questa regola si applica sia alle partecipazioni qualificate che alle non qualificate, per cui bisognerà distribuire a tutti i soci, indipendentemente dalle loro caratteristiche, lo stesso "strato" di utili.
È evidente che in taluni casi vi potrà essere convenienza a tassare secondo il regime transitorio i dividendi, piuttosto che assoggettarli a ritenuta secca del 26%. Ciò si amplia in presenza di un socio che abbia un'aliquota marginale elevata, considerando anche le addizionali comunali e regionali. Infatti, in presenza di un'aliquota complessiva del 45%, se si distribuiscono utili ante 2007, che sono imponibili al 40%, la tassazione sarà al 18% (40% moltiplicato per 45%), inferiore alla ritenuta del 26%.
La "finestra" prevista dalla norma transitoria, come accade spesso quando si concede un ampio lasso temporale, potrebbe non essere stata sfruttata, motivo per cui è opportuno in questi mesi valutarne la convenienza.
Ci si domanda altresì cosa succeda se la società non abbia materialmente la "cassa" necessaria a distribuire i dividendi in questione, se possa farlo in più tranche anche distanziate temporalmente, per non aggravare troppo la sua posizione finanziaria. La norma è netta, perché facendo riferimento al fatto che la delibera deve essere presa nell'arco temporale dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, conferma che la distribuzione materiale possa avvenire, in tutto o in parte, anche successivamente. Ciò che conta è che la distribuzione venga deliberata per tempo, poi i pagamenti potranno anche in parte slittare, tenendo comunque in considerazione il fatto che in capo al socio percettore il dividendo è sempre tassato per cassa.
In ogni caso la distribuzione degli utili è sempre una tematica che attiene allo stato di salute finanziaria dell'impresa, a quanto essa sia indebitata con il sistema bancario, agli eventuali covenants in essere sui finanziamenti. E non è quindi una mera decisione solo di convenienza fiscale. In realtà un ulteriore vincolo in questo caso è proprio di natura fiscale e dipende dalla circostanza per cui la società, mediante la distribuzione dei dividendi, possa in parte perdere il beneficio della Super-Ace di cui ha eventualmente usufruito.
L'articolo 19, commi 4 e 5 del Dl 73/2021 prevede il recupero dell'agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni di patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021, cioè nel 2022 e/o nel 2023. La norma infatti opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio.

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