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15 Giugno 2022

Comunicazioni mensili e annuali

di Alessandro Germani



Un adempimento direttamente connesso alla qualifica di holding industriale è quello relativo agli obblighi comunicativi all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria attraverso:

  • le comunicazioni mensili (articolo 7, comma 6 del Dpr 605/1973)
  • la comunicazione integrativa annuale (articolo 11 del Dl 201/2011).
Le holding industriali figurano in base al codice 5 (provvedimento 20 giugno 2012, n. 50136).
Circa i vari tipi di rapporto oggetto di comunicazione, i relativi codici identificativi sono contenuti nell'Allegato 2 al provvedimento 25 gennaio 2016, n. 13352. Per le holding in questione rilevano ad esempio i finanziamenti (codice 18) e le partecipazioni (codice 22). Su queste ultime, la consulenza giuridica 15 del 23 dicembre 2020 ha chiarito che devono ricomprendersi altresì le partecipazioni in società quotate, perché secondo l'Agenzia l'obbligo riguarda tutte le partecipazioni immobilizzate, a prescindere che si tratti di quotate o meno.
Le comunicazioni mensili e annuali sono effettuate utilizzando un tracciato comune e trasmesse mediante l'infrastruttura Sid (provvedimento 25 marzo 2013, n. 37561). Le prime vanno fatte entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il rapporto è sorto o cessato. Quelle annuali invece entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Inpbase al recente provvedimento 0176227 del 23 maggio 2022, a partire dal 2023 le comunicazioni annuali passano al 28 febbraio; inoltre, per ambedue si precisa che vanno effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo e che il sabato è considerato giorno non lavorativo.
La comunicazione integrativa annuale non deve essere effettuata relativamente a determinati rapporti per cui non sono previsti saldi o movimenti o altri dati. Poiché fra questi rapporti ricadono i codici 18 e 22 (finanziamenti e partecipazioni) tipici delle holding industriali, queste sono tenute alla comunicazione mensile ma non a quella integrativa annuale (Provvedimento 25 gennaio 2016 n. 13352, allegato 1, § 4.3.3).
Gli obblighi comunicativi riguardano, oltre ai soggetti Ires, anche le società di persone e le società semplici, che non essendo tenute alla redazione del bilancio di esercizio, effettuano il test di prevalenza ai fini della qualifica di holding assumendo i dati contenuti nel rendiconto annuale (interpello n. 956-22/2020).
Per le omesse comunicazioni mensili si applica la sanzione da 2mila a 21mila euro ridotta a metà se il ritardo non supera i 15 giorni, mentre per quelle annuali dovrebbe applicarsi la sanzione da 250 a 2mila euro.

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