15 Giugno 2022
Credito d'imposta pari all'imposta estera
di Alessandro Germani
Anche per i dividendi esteri percepiti dal 1° gennaio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta (qualificata o no). Anche qui, per le distribuzioni relative a partecipazioni qualificate, deliberate fino al 31 dicembre 2022 si applicano le percentuali di parziale imponibilità (40%, 49,72%, 58,14%), secondo il periodo di produzione dell'utile.
Se nel suo reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, il socio ha diritto a un credito d'imposta estero ex articolo 165, comma 1 del Tuir. Per il comma 10, «nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente». Quindi per i dividendi ante 2018 da partecipazione qualificata, erogati da una società estera (non black list), la detrazione dell'eventuale imposta estera versata sarà riconosciuta per il 58,14%, 49,72% o al 40% del prelievo dello Stato dove risiede la partecipata.
Generalmente le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono (articolo 10, basato sullo schema Ocse) una ritenuta da parte dello Stato estero del 10% o del 15%. Quindi da un lato c'è tale ritenuta in uscita, ma poi si avrà la ritenuta di ingresso sulla percentuale di parziale imponibilità: la risoluzione 61/E/19 considera reviviscente la ritenuta a titolo di acconto ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del Dpr 600/1973 (abrogato), sul "netto frontiera", per i dividendi su partecipazioni qualificate da soggetti esteri e che applicano il regime transitorio.
I dividendi non qualificati non concorrono alla base imponibile Irpef, quindi per essi non spetta il credito per le imposte pagate all'estero (articoli 165, comma 1, e 18, comma 1, Tuir).
I dividendi da soggetti residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili, a meno che:
- siano già stati imputati al socio, secondo le disposizioni delle Cfc ex articolo 167 del Tuir;
- o si dimostri che dalle partecipazioni non si è avuto, sin da inizio possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati.
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