17 Novembre 2022
Acconto, i benefici della Super Ace ci sono soltanto per il 2021
di Alessandro Germani
La compilazione del quadro RS per ciò che concerne la deduzione ai fini Ace risente, per il solo modello relativo ai redditi del periodo d'imposta 2021, della doppia compilazione. Infatti, per il solo esercizio 2021, il contribuente può beneficiare, accanto all'Ace classica che attualmente presenta un coefficiente dell'1,3%, anche della cosiddetta Super Ace con un coefficiente maggiorato del 15%.
In conseguenza di ciò, il modello si sdoppia, perché il rigo RS 112A accoglie le variazioni in aumento relative alla Super Ace (inferiori a 5 milioni di euro, corrispondente al tetto di potenziale beneficio per la Super Ace), mentre il rigo RS 113 riguarda le variazioni in aumento di Ace ordinaria (sopra ai 5 milioni di euro).
Circa il rigo RS 112A, la colonna 1 accoglie gli incrementi, nei limiti dei 5 milioni, rappresentati da:
- conferimenti in denaro dei soci;
- rinunce dei soci ai crediti;
- utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.
La colonna 2 riguarda i decrementi che, in base alla risposta fornita a Telefisco 2022, riducono:
- prioritariamente la base della Super Ace se sono stati effettuati nel 2021;
- la base ordinaria se sono stati effettuati fino al 2020.
Esiste poi la modalità alternativa di utilizzo mediante il credito d'imposta, che avviene, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24 o richiesto a rimborso oppure ceduto a terzi.
La stessa logica si segue poi per l'Ace ordinaria nel rigo RS 113, che accoglie in colonna 1 gli incrementi, in colonna 2 i decrementi, in colonna 3 le riduzioni. Queste ultime, valide anche per la Super Ace, in base all'articolo 10 del Dm 3 agosto 2017, prevedono che la variazione in aumento sia ridotta nei casi di conferimenti in denaro a favore di società del gruppo, acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo, acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo, conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati non "collaborativi", incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo.
Il rigo RS 114 accoglie nelle prime tre colonne gli elementi relativi alla maggiorazione per le società di comodo, mentre nelle successive colonne ci sono le addizionali Ires che riguardano gli intermediari finanziari.
Il rigo RS 115 invece riguarda quelle casistiche per le quali il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione. Tali casistiche, disciplinate dal Dm 3 agosto 2017, sono individuate nelle colonne da 2 a 11.
La società che si trovi in una delle situazioni oggetto della disciplina antielusiva e che non intenda ridurre la base Ace degli importi per cui andrebbe operata la sterilizzazione può adottare uno dei seguenti comportamenti:
- presentare istanza di interpello probatorio;
- non presentare istanza di interpello, se ritiene comunque non sussistente la duplicazione del beneficio Ace, compilando i campi presenti nel rigo «Elementi conoscitivi» ed indicando il codice «1» nella colonna 1 di tale rigo rubricata «Interpello».
Se l'interpello è stato presentato senza esito positivo, nella colonna 1 «Interpello» occorre indicare il codice «2». Nel rigo «Elementi conoscitivi» devono poi essere forniti, per ciascuna tipologia degli importi, il relativo ammontare e gli importi che hanno determinato la riduzione della base Ace.
Ricordiamo, infine, che la deduzione dell'Ace agisce nel rigo RN6 colonna 6 e, quindi, impatta sulla compilazione del rigo RN 17 che contiene l'Ires dovuta o la differenza a favore del contribuente. Quindi la speciale deduzione della Super Ace impatta positivamente sugli acconti per il 2022, non essendovi alcuna norma ad hoc che ne preveda il ricalcolo senza effetti benefici.
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