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27 Maggio 2021

Prestazioni di servizi, competenza decisa dal completamento

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



A fine anno, in occasione della chiusura del bilancio, occorre sempre fare attenzione a talune fattispecie che sono a cavallo fra due esercizi e possono comportare difficoltà sul piano fiscale. Ciò in particolare per i soggetti Oic adopter, per i quali la derivazione rafforzata non si può considerare comunque completa, anche alla luce del Dm 3 agosto 2017 (si veda la circolare Assonime 14/17, paragrafo 2.2.1).
Le prestazioni di servizi
Ci si riferisce in primis al criterio della competenza relativa alle prestazioni di servizi, per cui vale il concetto dell'ultimazione del servizio in base all'articolo 109, comma 2, lettera b) del Tuir. Questa norma stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti - e le spese di acquisizione degli stessi si considerano sostenute - alla data in cui le prestazioni sono ultimate oppure, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Accade quindi che una determinata prestazione venga contabilizzata in bilancio (anche come stanziamento per fattura da ricevere) in quanto la sua competenza riguarda l'esercizio che si sta chiudendo. Ma, qualora la prestazione non sia stata ultimata, fiscalmente non è consentito dedurre il relativo costo, cosa rimandata all'esercizio successivo.
La lettura dei contratti sottostanti spesso aiuta a comprendere se il servizio sia ultimato o meno. Un caso classico è costituito dai costi della revisione, stanziati per competenza in bilancio ma la cui componente di controlli sul bilancio dell'anno in corso verrà materialmente effettuata l'anno successivo. Ciò, oltre a generare una variazione in aumento nell'anno (e in diminuzione l'anno successivo in cui la deduzione sarà spettante), impone anche di calcolare la relativa fiscalità anticipata su una variazione che è solo temporanea.
I fatti successivi
Altra fattispecie problematica è quella dei cosiddetti fatti successivi alla chiusura dell'esercizio. Tipico esempio: le commissioni per intermediazioni. Se ipotizziamo una commissione stanziata a fine anno con condizione sospensiva che si materializza a febbraio, ciò potrà influenzare l'importo stanziato ma non la sua natura, che resta quella di accantonamento a un fondo (Oic 31 e Oic 19 paragrafo 78 per i debiti soggetti a condizione sospensiva).
L'impostazione è stata avallata dall'Oic nelle newsletter di febbraio e maggio 2018. Ciò comporta che fiscalmente, essendo un accantonamento, il costo andrà ripreso a tassazione.
Premi del personale
Altro tipico esempio è quello dei premi del personale. Laddove i premi di fine anno siano ancorati a parametri aziendali che si determinano al 31 dicembre, per quanto il conteggio venga effettuato poi, ciò comporta l'iscrizione di costi in contropartita di debiti e, fiscalmente, la deduzione dei costi.
Ma, nel caso in cui il processo di valutazione (per esempio colloqui individuali) prosegua ad inizio anno successivo e condizioni il quantum del premio, mancano le condizioni di certezza e obiettiva determinabilità. Ciò comporta l'impossibilità di dedurre il costo a fine anno.
Resi e cause legali
I resi su vendite intervengono nei primi mesi dell'anno successivo, ma prima dell'approvazione del bilancio. È utile partire dal comportamento contabile. Ai sensi dell'Oic 31 (paragrafo 18) il reso è stanziato in contropartita di un fondo per resi di prodotti, motivo per cui fiscalmente l'accantonamento non è deducibile, determinandosi un'altra ipotesi di doppio binario.
In caso di causa legale, che si definisce dopo la fine dell'esercizio ma prima dell'approvazione del bilancio, ciò comporta che in bilancio si dovrà far retroagire il quantum relativo all'esito successivo, ma ciò non cambia la natura del componente negativo, che resta quella di un accantonamento a fondo e non di un debito. Coerentemente con ciò, l'accantonamento è fiscalmente indeducibile.

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