Precedente Successiva

27 Maggio 2021

Test per dedurre le perdite su crediti

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



Particolare attenzione in fase di bilancio deve essere posta sull'analisi dei crediti. Se da un lato gli amministratori debbono svalutare quei crediti la cui recuperabilità è incerta se non addirittura compromessa, dell'altro le condizioni per dedurre fiscalmente la perdita sono piuttosto stringenti e impongono attente valutazioni di ordine fiscale. In generale, per la deduzione delle perdite su crediti occorre rifarsi ai principi stabiliti dall'articolo 101 comma 5 del Tuir, che richiede la presenza di elementi certi e precisi per tale deducibilità.
Un primo grosso screening può essere effettuato distinguendo le posizioni di quei clienti che sono interessati da procedure concorsuali e quelle dei cosiddetti minicrediti. Per quanto concerne la prima fattispecie, il legislatore presuppone la presenza degli elementi certi e precisi quando il cliente:

  1. è assoggettato a procedure concorsuali;
  2. ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex articolo 182-bis del regio decreto 267/42;
  3. ha concluso un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) del regio decreto 267/42;
  4. è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La norma stabilisce il momento a partire dal quale è ammessa la deducibilità della perdita ovvero dalla data:

 

  1. della sentenza dichiarativa del fallimento
  2. del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  3. del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  4. del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
  5. del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  6. di ammissione per le procedure estere equivalenti;
  7. di iscrizione nel registro delle imprese per i piani attestati.

Occorre, tuttavia, ricordare che il recupero dell'Iva, nei casi di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani attestati è consentito solo al termine della procedura, quando ne sia stata accertata l'infruttuosità. Ciò determina una divaricazione fra le imposte dirette e quelle indirette da sempre incomprensibile.
L'altra casistica è quella dei crediti di modesta entità per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Sono tali i crediti di importo non superiore a 5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione (ricavi superiore a cento milioni) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA