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27 Maggio 2021

Sì alla deduzione extracontabile

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali



È consentito dedurre extracontabilmente gli ammortamenti che civilisticamente non sono effettuati. Ciò è previsto dal comma 7-quinquies dell'articolo 60 del Dl 104/2020, a prescindere dall'imputazione a conto economico, sia ai fini Ires sia Irap. Ciò significa che se si sospendono in tutto o in parte gli ammortamenti, la quota non contabilizzata potrà essere comunque dedotta, con una apposita variazione in diminuzione da apportarsi nella dichiarazione Ires e Irap.
Fin qui appare netta l'impostazione di favore ai fini fiscali.
In occasione però di Telefisco 2021 l'agenzia delle Entrate, in una risposta sembra sostenere che la deduzione debba essere effettuata categoricamente nell'esercizio in cui ci si avvale della sospensione degli ammortamenti.
Come dire che se invece, per chiare finalità pratiche, volte a evitare un doppio binario, si procede a non ammortizzare (e conseguentemente anche non dedurre) la quota nel 2020, salvo farlo in coda, dal punto di vista fiscale ciò non sarebbe ammesso. Va infatti notato sul piano pratico che ogni qualvolta l'approccio contabile e quello fiscale si divaricano, si generano dei doppi binari che presuppongono poi la "memoria" di quanto è stato effettuato. Se infatti si deduce l'ammortamento sospeso nel 2020, poi in coda, quando verrà effettuata l'ultima quota, occorrerà ricordarsi di riprenderla in aumento posto che è stata già dedotta.
Sulla questione in dottrina ci sono stati pareri contrastanti. Su una questione che, tuttavia, lo si ribadisce, riguarda solo il "timing" della deduzione fiscale. Perché secondo un approccio più rigido che sembra essere stato fatto proprio dall'Agenzia sarebbe ammissibile solo subito, coincidendo con l'esercizio di sospensione dell'ammortamento, mentre secondo un approccio più elastico dovrebbe poter essere consentita anche in coda, al recupero dell'ultima quota di ammortamento.
In questo contesto si registra anche la recente presa di posizione dell'Aidc con la norma di comportamento 212/2021.
Secondo l'associazione, occorre stabilire se la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti non imputati a conto economico sia semplicemente ammessa o obbligatoria e la stessa propende per la prima tesi. Ciò deriverebbe in primis dall'impostazione letterale del comma 7-quinquies, che non sembrerebbe far propendere per un obbligo, unitamente alla ratio del legislatore di favore verso le imprese colpite dalla pandemia.
Peraltro le norme sugli ammortamenti sono semmai vincolate al Dm 31 dicembre 1988 ma non prevedono alcun limite minimo il cui mancato rispetto faccia venir meno la deducibilità dell'ammortamento. Pertanto l'Aidc sostiene la tesi per cui alle imprese vada data la "libertà" di decidere quando dedurre l'ammortamento sospeso.

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