Precedente Successiva

22 Settembre 2021

Alla barratura si aggiunge la marca temporale

di Alessandro Germani



La tematica dei prezzi di trasferimento si ritrova nel rigo RS 106 del modello società di capitali 2021. Occorre barrare le caselle A, B o C a seconda che l'impresa sia controllata da società non residente, controlli quest'ultima o intrattenga rapporti con una società non residente e siano entrambe controllate da un'altra società. Va poi barrata la casella «possesso della documentazione» se si dispone dei documenti per ottenere la penalty protection. Infine nelle colonne 5 e 6 vanno indicati i componenti positivi e negativi di reddito soggetti al transfer pricing.
Ciò introduce aspetti critici sui tempi.
Le tempistiche
In passato bastava la barratura. Non era quindi infrequente che si barrasse, pur non disponendo di tutto al momento di invio della dichiarazione, confidando di poter recuperare subito le informazioni mancanti. Ma ci sono stati casi patologici di ricostruzione ex post, anche dopo un lasso temporale considerevole.
Ora il Provvedimento del 23 novembre 2020, al punto 5.1.2, prevede che sia il master file sia la documentazione nazionale siano firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione. Con la marca temporale che dà una data certa, i recuperi ex post di situazioni più o meno in itinere non paiono più percorribili.
Ciò richiede una moral suasion verso i gruppi multinazionali perché la documentazione di transfer pricing si costruisca nelle tempistiche consone e non e non sia una mera ricostruzione ex post. Come peraltro dovrebbe essere, perché una corretta politica di transfer pricing va pianificata ex ante e a quel punto la documentazione serve solo a riassumerla e renderla chiara ai verificatori. Ma il cambio pare netto e non scevro da difficoltà.
La barratura tardiva
La barratura potrebbe pervenire con dichiarazione tardiva ma nei 90 giorni dalla scadenza originaria. E fin qui tutto sommato si guadagna quel minimo tempo utile a completare il dossier. Altra situazione è se in origine non si barri, ma si opti per un ripensamento successivo. In assenza di chiarimenti delle Entrate, uno spiraglio sembra esservi con la circolare 28/E/20 sul patent box: l'iter è tutto sommato simile (anche il patent box prevede ormai un meccanismo di oneri documentali) e si prevede la remissione in bonis. Si potrebbe supporre un'applicazione analogica per i documenti del transfer pricing.

RIPRODUZIONE RISERVATA