30 Settembre 2021
Consulenza senza Iva alla Sgr autorizzata
di Alessandro Germani
L'attività di consulenza connessa all'esercizio/gestione di un fondo d'investimento è esente, ma solo per i servizi ricevuti successivamente all'autorizzazione della Sgr. È quanto emerge dalla risposta a interpello 631/2021 diffusa il 29 setttembre dall'agenzia delle Entrate.
Una Sgr è stata costituita a febbraio 2021 per istituire e gestire Fia italiani mobiliari di tipo chiuso destinati ad investitori professionali e non professionali (in tal caso per importi non inferiori a cinquecentomila euro).
È stato stipulato con un advisor un contratto di consulenza che prevede una componente fissa (retainer fee) da corrispondersi post autorizzazione ed una success fee da corrispondersi dopo l'effettiva istituzione del fondo. L'attività, in concreto, riguarda la definizione della strategia e delle politiche di investimento del fondo circa la selezione delle società target, la pianificazione di attività di commercializzazione (incontri con potenziali investitori, strategia di approccio, predisposizione di questionari di due diligence e documentazione informativa e di marketing).
Per l'istante si tratterebbe di attività connesse alla Sgr e, come tali, da considerarsi esenti ex articolo 10, comma 1, numero 1 del Dpr 633/72. Vengono richiamati molteplici precedenti di giurisprudenza comunitaria che ha avallato l'esenzione anche quando parte della gestione venga appaltata a soggetti terzi (gestore esterno), quando comunque si tratti di funzioni specifiche ed essenziali.
L'Agenzia concorda con l'impostazione dell'istante, richiamando anche propri precedenti di prassi, tra cui la risposta n. 628 del 28 dicembre 2020 in cui erano state richiamate determinate attività (organizzazione incontri, strutturazione dei processi di investimento e disinvestimento, scelta dei consulenti esterni, redazione di report sulle potenziali target). Viene citata anche la più recente 527 del 2021.
L'Agenzia poi richiama i contenuti del contratto analizzato, che prevedono delle attività in linea con quelle descritte nelle precedenti risposte. Viene quindi confermato che l'esenzione è applicabile ai servizi forniti dall'advisor, ma solo dopo che la Sgr sia stata autorizzata ad operare (il che è avvenuto a luglio 2021).
Prima di tale momento, infatti, mancherebbe la connessione con l'esercizio/gestione del fondo e quindi la ratio agevolativa dell'esenzione. Viene poi ribadito che tale esenzione deve essere interpretata restrittivamente in quanto costituisce una deroga al principio generale per cui l'Iva è applicata su tutti i servizi a titolo oneroso.
Quindi la stessa è applicabile solo sui servizi ricevuti dopo l'autorizzazione di luglio, in quanto funzionali all'attività di gestione del fondo propria della Sgr.
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