11 Maggio 2023
Interessi passivi nel quadro RF
di Alessandro Germani
Il prospetto degli interessi passivi indeducibili, che si determinano ormai in base al cosiddetto Rol fiscale, deve essere compilato dalle società industriali, esclusi gli intermediari finanziari, le compagnie assicurative e le società capogruppo assicurative.
Il rigo RF 118 accoglie gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (colonna 1), gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta (colonna 2), gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati (colonna 3), gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d'imposta (colonna 4), il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 (colonna 5), l'eccedenza degli interessi passivi (colonna 6).
Nel rigo RF119 vanno indicati nelle colonne da 1 a 5 gli importi corrispondenti alle eccedenze di Rol riportati dai precedenti periodi d'imposta; in colonna 6 va indicato l'importo corrispondente al Rol del presente periodo d'imposta. In colonna 7 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del Rol sia pregresso (colonne da 1 a 5) che di periodo (colonna 6).
Nel rigo RF120, colonna 3 va indicato l'ammontare relativo al Rol di periodo eccedente l'importo utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30% dell'importo indicato in colonna 6 del rigo RF119 e l'importo di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di Rol nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il Rol eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di Rol inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. Le successive colonne accolgono le stratificazioni delle eccedenze di Rol riportabili dei precedenti periodi d'imposta.
Nel rigo RF121, colonna 3, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del Rol. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).
Nella successiva colonna 6 va indicato l'importo delle eccedenze di interessi attivi.
Regole particolari riguardano il consolidato laddove l'eccedenza degli interessi passivi può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri partecipanti presentino, per lo stesso periodo d'imposta, eccedenze di Rol o di interessi attivi. Il tutto deve essere maturato all'interno del consolidato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA