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11 Maggio 2023

Rilevanza fiscale delle correzioni esclusa se non c'è revisione legale

di Alessandro Germani


Il Dl 73/22 ha modificato l'articolo 83 del Tuir stabilendo che gli errori contabili abbiano rilevanza anche fiscale. Ciò va nel solco di una semplificazione che consente di uniformare il piano fiscale a quello contabile ed evita la procedura, spesso assai farraginosa, di operare tramite dichiarazioni integrative, e ancor prima mediante la procedura degli errori descritta dalla circolare 31/E/13.
Si tratta in sostanza di un trend che appare anticipare la legge delega di riforma fiscale per ciò che concerne gli obiettivi di semplificazione.
La novità riguarda gli errori sia non rilevanti (contabilizzati a conto economico) sia rilevanti (contabilizzati a patrimonio netto) e si applica dal periodo di entrata in vigore del Dl 73 ovvero dal 2022. Quindi circa le correzioni operate a partire dal 2022 per il passato, con la contabilizzazione di sopravvenienze passive e attive, valgono le nuove regole di rilevanza fiscale dell'errore.
Una tematica fondamentale riguarda l'individuazione degli errori che possono essere oggetto di tale procedura. A questo riguardo giova segnalare che non c'è stato alcun auspicabile intervento chiarificatore da parte dell'agenzia delle Entrate, per comprendere bene quale sia il perimetro di applicazione. Assonime, nella circolare 31 del 19 dicembre 2022, ha evidenziato che potenzialmente gli errori sono di tre tipologie:

  • di competenza, ovvero collocazione temporale dei componenti attivi/passivi;
  • di qualificazione e classificazione di bilancio (ad es. una componente rilevata come apporto anziché come ricavo, oppure un costo per materie prime trattato come interesse passivo);
  • di quantificazione (un componente negativo rivelatosi poi inferiore e che ha dato origine a una sopravvenienza attiva).
Ovviamente l'associazione auspica una lettura massimamente ampia, tale da escludere gli errori di rilevanza solo fiscale, come ad esempio la corresponsione per cassa dei compensi agli amministratori.
Ci si domanda anche quali società nella pratica siano interessate a tale semplificazione. Da un lato sicuramente troviamo le grandi imprese che, per motivi di reportistica dovuti allo status di quotate o all'appartenenza a grossi gruppi internazionali che consolidano in altri Paesi, sono obbligate a processi cosiddetti di fast close, che comportano l'assenza o l'incompletezza di informazioni in un lasso temporale molto ristretto, il che aumenta la probabilità di commettere degli errori di competenza/quantificazione.
La problematica sembra meno rilevante per quelle imprese di dimensioni più contenute che ordinariamente approvano il progetto di bilancio nei 90 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio e che hanno tutto il tempo per operare correttamente le scritture di chiusura e di assestamento. In questo ambito occorre poi tenere in considerazione le modifiche che alla norma sono state apportate dalla legge di Bilancio per il 2023, che ha previsto che la semplificazione possa operare soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.
La modifica in corsa ha mutato in parte la platea dei potenziali beneficiari della disposizione, sulla base di un'esigenza di correttezza delle valutazioni di bilancio che sembra più garantita laddove il bilancio sia assoggettato a revisione legale.
Quindi la modifica esclude tutti quei soggetti che per motivi dimensionali (si veda al riguardo l'articolo 2477 del Codice civile) sono esclusi dalla revisione legale. Ma nel caso di società di dimensioni minori, come si è appena visto, la problematica appare piuttosto contenuta. Invece questa modifica sembra interessare anche tutti quei soggetti - spesso di dimensioni maggiori - che si trovano ad operare in Italia mediante delle stabili organizzazioni.
Anche in tali casi la semplificazione appare esclusa in assenza di revisione legale, sennonché in questi casi spesso per via della dimensione operano dei meccanismi di fast close che aumentano la probabilità di incorrere in errori contabili.

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