18 Novembre 2019
La rivalutazione tassata all'11% entra nel tax planning 2020
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
La bozza del disegno di legge di Bilancio 2020 in discussione in Parlamento riapre la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori del regime d'impresa. Il meccanismo è quello previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 e l'estensione riguarda le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020.
La norma sulla rivalutazione è stata una costante negli ultimi anni (l'ultima possibilità, scaduta al 30 giugno 2019, è stata prevista dall'articolo 1, comma 1053 e 1054 della legge di Bilancio 2019).
Pur in assenza di una norma a regime, la "promessa" del Ddl di Bilancio 2020 - al momento da considerarsi molto probabile, in attesa dell'ok definitivo alla legge - offre comunque un'occasione da valutare con attenzione in vista del tax planning per il prossimo anno. E questo sia per i contribuenti (che potrebbero ridurre la plusvalenza imponibile ai fini Irpef derivante dalla cessione a titolo oneroso della partecipazione posseduta) sia per i potenziali investitori (che potrebbero essere facilitati nel rilevare quote societarie).
Nelle more della riapertura, infatti, sono state diverse le operazioni che vedono coinvolti investitori finanziari, fondi di private equity e operatori industriali tenute sopite nella seconda metà del 2019, talora con effetti negativi sugli investimenti, in particolar modo da parte di soggetti esteri.
I soggetti interessati
La possibilità di avvalersi della rivalutazione è confermata per le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia titolari delle partecipazioni non quotate alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime d'impresa.
Tali soggetti, quindi, potranno affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, in base all'articolo 67, comma 1, lettera da a) a c-bis) del Tuir, nel momento in cui le partecipazioni saranno oggetto di cessione a titolo oneroso.
La procedura
Come in passato, per l'affrancamento sarà necessario procedere, entro il 30 giugno 2020:
alla predisposizione di una perizia di stima della società ad opera di un professionista abilitato (ad esempio, un dottore commercialista);
al versamento dell'imposta sostitutiva per l'intero ammontare oppure per la prima di tre rate di pari importo. La seconda e la terza rata andranno poi versate alle scadenze del 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022 con una maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse.
In relazione all'imposta sostitutiva il Ddl allinea "al rialzo" l'aliquota fissata per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del Tuir), che viene portata dal 10% all'11%, pareggiandola a quella prevista per le partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c, del Tuir). Viene quindi risolto a favore dell'Erario il lapsus normativo della scorsa edizione della rivalutazione che non aveva tenuto conto dell'uniformità di tassazione per le cessioni delle partecipazioni (26% a prescindere dalla tipologia di partecipazioni). Si torna, dunque, a un'aliquota unica, come per le rivalutazioni fatte nel 2018 quando però c'era l'8 per cento.
Tenuto conto del susseguirsi delle riaperture, non è raro che i soggetti interessati abbiano già operato una rivalutazione in passato. In queste situazioni, come chiarito dalle Entrate (circolare 47/E/2011), non è necessario versare le rate pendenti della precedente rivalutazione ed è possibile scomputare la sostitutiva già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione. In alternativa, l'imposta pagata può essere chiesta a rimborso (articolo 38 del Dpr 602/73) entro 48 mesi dalla data di versamento riferita all'ultima rivalutazione operata.
La valutazione di convenienza
Di rilevante importanza ai fini di una corretta valutazione sull'opportunità di procedere alla rivalutazione ante cessione delle quote è la preventiva analisi della convenienza dell'affrancamento.
Il confronto va operato tra l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento (che si applica sull'intero valore risultante dalla perizia e non solo sull'incremento di valore attribuito) e quella dovuta sulla plusvalenza all'atto della cessione, pari al 26% per tutte le tipologie di partecipazioni.
Allo stesso modo, la rivalutazione va inquadrata nell'ambito dell'operazione di cessione prospettata, verificando la presenza di eventuali problematiche che possono dare origine a contestazioni. In questo senso, ad esempio, nel Principio di diritto 23 luglio 2019, n. 20, è stato chiarito che la cessione da parte di una persona fisica di una partecipazione precedentemente rivalutata in base all'articolo 5 della legge 448/2001 può generare un vantaggio fiscale indebito (ex articolo 10-bis della legge 212/2000) se il cessionario è una società su cui il cedente è in grado di esercitare un sostanziale controllo (cosiddette operazioni di merger leveraged cash out).
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