03 Giugno 2021
Moratoria sui finanziamenti estesa al 31 dicembre 2021
di Alessandro Germani
Una delle misure che ha sortito maggiori effetti per sostenere la liquidità delle imprese nel periodo della pandemia è stata la moratoria sui finanziamenti, stabilita per legge dall'articolo 56 del Dl 18/2020. Originariamente tale moratoria era prevista al 30 settembre del 2020.
Poi il perdurare della crisi, che ha colpito le imprese anche per tutta la restante parte del 2020 e gli inizi del 2021, ha fatto sì che la stessa venisse posticipata dapprima al 31 gennaio 2021 e poi al 30 giugno 2021.
L'ultima proroga che è intervenuta con il decreto Sostegni bis sposta la moratoria al 31 dicembre 2021. Dal punto di vista delle imprese ciò è particolarmente importante perché a livello di liquidità il venir meno della moratoria è un momento cruciale in quanto concentra a quella scadenza una serie di impegni finanziari. Da questo punto di vista, quindi, a fronte della proroga intervenuta, è importante che le imprese pianifichino da qui a fine anno il venir meno della moratoria e gli effetti relativi al fatto di dover onorare certe scadenze, per evitare un'eccessiva concentrazione.
Del resto le versioni circolate nelle precedenti bozze del decreto facevano riferimento alla sola fattispecie della lettera c) del comma 2 dell'articolo 56, quindi ai soli mutui e canoni di leasing. Questo avrebbe significato che, invece, per tutta la classica operatività di breve termine, dalla cassa agli anticipi fino ai finimport e ai finanziamenti bullet, le imprese avrebbero dovuto fare i conti con la scadenza della moratoria al 30 giugno prossimo. Ben venga, quindi, il fatto che, invece, tale scadenza risulti prorogata a fine anno ma questo deve spingere le imprese a pianificare con attenzione la ripresa dei pagamenti in questione.
Ricordiamo che la moratoria di legge riguarda i soggetti di dimensione più contenuta, ovvero le Pmi di definizione comunitaria, le microimprese, le partite Iva e le ditte individuali. Ovvero, in ogni caso, quei soggetti che comunque rappresentano meglio il tessuto produttivo nazionale.
Dal punto di vista strettamente operativo le imprese che vogliono beneficiare di questa ulteriore proroga dovranno attivarsi, in quanto l'articolo 16 del Dl Sostegni-bis stabilisce che siano loro a dover effettuare una comunicazione nei confronti dei soggetti finanziatori. In altre parole in assenza di tale comunicazione si fuoriesce dalla moratoria e si riprende a pagare regolarmente i flussi finanziari alle banche. La comunicazione deve essere effettuata entro il 15 giugno, il che impone alle imprese di verificare con sollecitudine la convenienza a usufruire della nuova proroga. Come già in passato, non sono previste forme particolari per la comunicazione. Quindi l'impresa potrà farlo anche tramite una semplice Pec che dia la prova della ricezione da parte dell'istituto finanziario.
Poi è ipotizzabile che, come in passato, le banche richiedano comunque di riempire un proprio format. Da notare il fatto che la norma non richiami più il comma 3, quindi la comunicazione sembra prescindere dal fatto che la proroga della moratoria che si richiede dipenda dagli effetti della pandemia.
L'altro aspetto che va posto in evidenza è il fatto che essa si applica soltanto alla quota capitale il che dovrebbe comportare che invece il pagamento degli interessi debba comunque essere riattivato. Ciò sembra seguire quella logica di evitare un eccessivo appesantimento alla scadenza del 31 dicembre 2021. Idem per le regole sulla restituzione.
Infine la misura dovrà esser autorizzata a livello europeo ed è previsto che entro 30 giorni il Fondo centrale di garanzia aggiorni le proprie disposizioni operative.
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