04 Giugno 2021
Patrimonio rilancio per grandi imprese
di Alessandro Germani
Il Patrimonio rilancio è un patrimonio destinato, di durata pari a 12 anni dalla sua costituzione, separato dal patrimonio di Cassa depositi e presiti e destinatario dell'apporto di beni e rapporti giuridici dalministero dell'Econonomia. È disciplinato dall'articolo 27 del Dl 34/2020. Gli interventi del patrimonio destinato hanno a oggetto Spa, anche quotate, comprese quelle costituite come cooperative, che:
- hanno sede legale in Italia;
- non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- presentano un fatturato annuo oltre 50 milioni di euro.
Il Patrimonio destinato effettua interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. I suoi meccanismi di funzionamento sono stati previsti con il Dm 26/2021. Esso prevede interventi nell'ambito del temporary framework per preservare la continuità aziendale in specifici settori di interesse generale, con interventi basati su aumento di capitale o emissione di obbligazioni convertibili o subordinate, a fronte di impegni che l'impresa si assume.
Il decreto prevede anche un'operatività di mercato con operazioni sul mercato primario (con aumenti di capitale e prestiti obbligazionari convertibili), a fronte di specifiche condizioni di governance per l'impresa richiedente, e altre operazioni di acquisto (mercato secondario) mediante il canale diretto o indiretto, tramite la sottoscrizione di quote di Oicr. Esistono, infine, delle operazioni relative alla ristrutturazione di imprese. Posta quindi la nascita del Patrimonio rilancio con l'articolo 27 del Dl 34/2020, il decreto attuativo del Mef previsto dal comma 5 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 marzo. Lo stesso prevedeva le scadenze del 30 giugno 2021 per i prestiti subordinati e del 30 settembre 2021 per aumenti di capitale e prestiti convertibili, scadenze troppo ravvicinate. In questo quadro interviene il Sostegni-bis. L'articolo 17 inserisce il comma 4-bis nel testo dell'articolo 27 del Dl 34/2020, stabilendo che gli interventi del Patrimonio destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo Ue sugli aiuti di Stato adottato per l'emergenza Covid-19, come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021. Ciò risponde alla comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021 con cui l'Ue ha inteso estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuate. Per gli apporti al Fondo patrimonio (articolo 27 comma 17) è prevista l'assegnazione a Cdp di titoli di Stato o l'apporto di liquidità, che bypassa la problematica dell'oscillazione dei titoli di Stato.
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