Precedente Successiva

22 Luglio 2021

Compensazione fino a 10mila euro

di Alessandro Germani



Per le società benefit (Sb) gli incentivi sono prorogati a fine anno e viene chiarito che l'importo massimo utilizzabile in compensazione è di 10.000 euro. La disposizione è stata inserita in fase di conversione del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) con l'articolo 19-bis.
Le società benefit sono state istituite con la legge 208/2015. Esse, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (comma 376).
Si tratta di un requisito di natura costitutiva o statutaria, dal momento che la Sb, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Pertanto qualunque società potrà modificare lo statuto, in base alle regole di ciascun tipo di società, per trasformarsi in Sb (comma 379). Accanto alla modifica dell'oggetto spesso viene cambiata anche la denominazione, con l'aggiunta delle parole «Società benefit» o «Sb».
Si tratterà poi di individuare, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili delle attività volte al perseguimento del beneficio comune (comma 380).
La Sb redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include (comma 382):

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato
  • la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte negli allegati 4 e 5 alla legge
  • una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La relazione dovrà essere depositata al Registro imprese e pubblicata sul sito internet della società (se esistente).
In fase di conversione del Dl Sostegni-bis è stato chiarito che tra i costi di costituzione o trasformazione agevolabili sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Sb, entro un importo massimo utilizzabile in compensazione pari a 10.000 euro.
La misura, che è soggetta a de minimis, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 ma si segnala che manca ancora il decreto attuativo del Mise.

RIPRODUZIONE RISERVATA