Precedente Successiva

22 Luglio 2021

Scadenze prorogate al 31 dicembre Tagli alle garanzie del Fondo Pmi

di Alessandro Germani



Le misure di liquidità delle imprese sono tutte confermate nella versione del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) dopo la sua approvazione alla Camera, prorogandone al 31 dicembre 2021 la scadenza laddove questa è legata al Temporary framework della Ue. Eccole in dettaglio
Garanzie sui prestiti
Le misure che più hanno impattato sulle imprese per garantire loro la liquidità nella fase pandemica sono state quelle di concessione della garanzia statale sui finanziamenti bancari. Ciò distinguendo le pmi di definizione comunitaria, supportate dal Fondo centrale di garanzia (articolo 13 del Dl 23/2020), dalle imprese più grandi e dalle mid cap per cui si è operato con la garanzia della Sace (articolo 1 del Dl 23/2020). Le modifiche dell'articolo 13 del Dl 73/2021 hanno previsto un allungamento dell'operatività del Temporary framework fino al 31 dicembre 2021 nonché la possibilità di allungare la durata dei prestiti da 72 a 96 mesi. Ciò a seguito della comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021, che ha fissato in otto anni la scadenza, sebbene il dato normativo prevedesse 10 anni, ma subordinando il tutto all'Ue.
Sul fronte Sace è previsto che anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l'estensione della garanzia stessa) debbano essere autorizzate dall'Ue. È inoltre prevista la scadenza al 31 dicembre 2021 per la garanzia relativa a:

  • esposizioni di Cassa depositi e prestiti su portafogli di finanziamenti concessi ad imprese impattate dalla pandemia;
  • istituzioni finanziarie che sottoscrivano obbligazioni o titoli di debito delle imprese con rating almeno pari a BB-.

Scende poi al 15% (dal precedente 30%) la quota che tali istituzioni debbono mantenere in portafoglio in presenza di rating inferiore a BBB-.
Passando al Fondo centrale di garanzia, la novità è costituita dalla riduzione all'80% (rispetto al precedente 90%) della misura della garanzia ai sensi della lettera c) dell'articolo 13 del Dl 23/2020 a decorrere dal 1° luglio 2021. Scende poi dal 100% al 90%, sempre dal 1° luglio 2021, la garanzia per i "miniprestiti" di importo non superiore a euro 30.000 (articolo 13, comma 1, lettera m del Dl 23/2020). Per tali prestiti con garanzia ridotta potrà essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente.
Moratorie prestiti
L'articolo 16 del Dl 73/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 anche le moratorie sui finanziamenti a breve e a medio lungo (mutui e leasing) di cui all'articolo 56 del Dl 18/2020. Al di là del fatto che le imprese in questo caso dovevano espressamente comunicare di volersi avvalere dell'ulteriore proroga (entro il 15 giugno 2021) e che si rendeva necessaria l'autorizzazione Ue (puntualmente pervenuta), la tematica ha riguardato la cosiddetta forbearance. Infatti, a differenza del passato, sono venute meno le regole semplificate dell'Eba che avevano finora consentito di evitare che le esposizioni fossero iscritte a «forborne». Venuta meno tale flessibilità, le banche avrebbero dovuto valutare caso per caso, il che appare poco plausibile. In tal modo scatta un periodo di monitoraggio di 24 mesi in cui le banche sono anche tenute ad accantonare maggiormente.
Finanza alternativa
È prevista la garanzia del Fondo centrale (articolo 12 del Dl 73/21) anche per i grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine (da 6 a 15 anni) destinati almeno al 60% a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di mid cap (con dipendenti non superiori a 499). Tale misura viene realizzata attraverso una cartolarizzazione sintetica, per cui non si trasferisce il credito ma solo il relativo rischio.
Ma la garanzia del Fondo è prevista anche a vantaggio delle Spv di cartolarizzazione (articolo 15 del Dl 73/2021). Di fatto le imprese emettono obbligazioni per finanziare programmi di sviluppo, che vengono acquistate da una Spv, la quale a sua volta emette delle Abs (Asset backed securities) rappresentative del basket di obbligazioni emesse dalle imprese. Tali note sono destinate a investitori istituzionali quali Fei, Bei o Cassa depositi e prestiti. Anche in questo caso la cartolarizzazione può essere classica o sintetica.
Infine viene prorogato al 31 dicembre 2021, in linea col Temporary framework, il Patrimonio Rilancio per imprese con sede in Italia e fatturato superiore a 50 milioni di euro (articolo 17 del Dl 73/2021). L'intervento può essere in equity o debito (con obbligazioni anche convertibili o convertende). Accanto a tale modalità vi è poi quella di mercato per imprese strategiche o per quelle in difficoltà.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA