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23 Luglio 2021

Cooperative compliance, comunicare in tempo dimezza le sanzioni

di Alessandro Germani



La risoluzione 49/E di ieri chiarisce in dettaglio, alla luce del provvedimento del 26 maggio 2017, la gestione delle interlocuzioni fra contribuente e Agenzia nell'ambito dell'adempimento collaborativo. Tale regime, noto anche come cooperative compliance, si è diffuso in questi anni allo scopo di fornire un utile contraddittorio ex ante fra contribuente e ufficio, riducendo i rischi fiscali attraverso una costante gestione ex ante. Il capo II del provvedimento riguarda lo svolgimento della procedura fra funzionari preposti e contribuente. L'interlocuzione avviene mediante scambio di informazioni potenzialmente in grado di generare rischi fiscali ai sensi del punti 4.6 e 4.7 del provvedimento. Ciò può avvenire anche al di fuori del cosiddetto interpello abbreviato (Dm 15 giugno 2016), per aiutare il contribuente nella risoluzione delle problematiche tributarie di carattere più operative. Tali comunicazioni possono:

 

  • 1 anche essere non preventive (circolare 38/E/16);
  • 2 riguardare elementi fattuali quali l'applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento;
  • 3 riguardare fattispecie non connotate da "obiettive condizioni di incertezza";
  • 4 non essere soggette ai termini perentori di risposta previsti per le istanze di interpello, senza che si formi però il silenzio assenso.

Esse non sono soggette a obblighi di comunicazione, restando comunque valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese. A ogni modo tali richieste di interlocuzione devono essere chiare ed esaustive, transitando tramite Pec o processo verbale di contraddittorio protocollato.
In fase preliminare dell'adempimento o nel corso dello stesso vi possono essere delle posizioni rinviate, la nota di chiusura di cui al punto 6.1 riepiloga annualmente posizioni condivise, sospese e rinviate, da analizzarsi in contraddittorio poi. Per queste è previsto che medio tempore non si applichino le sanzioni in presenza di un'istruttoria molto complessa, sia nel caso di una comunicazione preventiva di rischio da parte del contribuente sia di approfondimento autonomo dell'Ufficio. Ciò non vale nei casi dell'interpello abbreviato o delle comunicazioni dei punti 4.6 e 4.7.
Il contribuente che accede al regime beneficia della riduzione delle sanzioni alla metà, purché le comunicazioni siano tempestive (prima della dichiarazione o della relativa scadenza fiscale) ed esaurienti. Ciò vale per le istanze di interpello abbreviate, le comunicazioni dei punti 4.6 e 4.7 e quelle presenti nella mappa dei rischi (circolare 38/E/16). Se è stato predisposto un idoneo sistema di controllo ex ante in grado di intercettare i rischi, o se il contribuente si attivi per regolarizzare violazioni intercettate con tale mappa, ciò consente di beneficiare della sanzione minima ridotta alla metà. I rischi esclusi dalla mappa resteranno fuori dal regime premiale, che copre solo i periodi dell'adempimento collaborativo, ma non quelli antecedenti.

 

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