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16 Aprile 2019

Dalle Casse di previdenza capitale paziente per le imprese

di Alessandro Germani


 

L'investimento delle casse di previdenza nelle imprese, in particolare le Pmi, può risultare particolarmente virtuoso in quanto gli istituzionali sono per definizione portatori di quel "capitale paziente" che ben si concilia con gli investimenti a lungo termine delle imprese.
Nel 2018 la prima fonte di raccolta nel private equity e venture capital è rappresentata proprio da questi attori. In tutto ciò la variabile fiscale è in grado di imprimere un impulso determinante. In questa direzione si è mosso il legislatore. In base alla legge di Bilancio 2017 (commi 88 e 89) le casse di previdenza possono investire nei seguenti strumenti anche con un "premio" fiscale:

  • piani di risparmio a lungo termine (i Pir);
  • azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See, purché dotate di stabile organizzazione in Italia (investimento diretto);
  • Oicr residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See che investano prevalentemente negli strumenti finanziari precedenti (investimento indiretto); tra questi Oicr si ricomprendono anche gli Eltif (si veda l'altro articolo);
  • quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (peer to peer lending);
  • quote o azioni di fondi per il venture capital (Fvc) residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See.

L'ultima asset class costituisce la novità introdotta dalla legge di bilancio 2019, unitamente al fatto che il limite dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a cui vanno raffrontati tali investimenti è stato raddoppiato, passando dal 5% al 10 per cento. L'estensione al venture capital tende a supportare anche i bisogni di quelle imprese che nella loro fase iniziale necessitano di questi interventi.
In base alla legge di Bilancio 2019 sono fondi di venture capital quegli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di Pmi (raccomandazione 2003/361/CE) non quotate, residenti in Italia o in Stati Ue o aderenti al See con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  1. non hanno operato in alcun mercato;
  2. operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  3. necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

La leva fiscale è determinante in quanto i redditi degli investimenti, ad eccezione di quelli relativi a partecipazioni qualificate, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito, a fronte di un holding period di almeno cinque anni. In caso di cessione anticipata, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono assoggettati ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi ma senza applicazione delle sanzioni.
Circa il limite del 5% (oggi innalzato al 10%) la relazione governativa specifica che lo stesso vale solo ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione fiscale ma non pone alcun vincolo quantitativo agli investimenti che si possono effettuare. La circolare 3/E/18 ha chiarito che, raggiunto tale limite, nell'esercizio successivo possono essere effettuati investimenti agevolabili pari al 5% dell'incremento dell'attivo patrimoniale, mentre in caso di decremento non c'è spazio per ulteriori investimenti agevolabili ma resta salvo il limite iniziale. La circolare ha altresì chiarito che i limiti di 30mila euro annui e 150mila euro complessivi valgono solo per i Pir.
Ad oggi le possibilità di investimento defiscalizzate a favore delle Casse sono ampie. È agevolato l'investimento in tutta la struttura del passivo delle imprese meritevoli, dall'equity al debito e, nell'ambito dell'equity, anche le fasi più embrionali quali lo start up e il seed financing. I dati consuntivi del 2018 sembrano testimoniare la riuscita del tentativo del legislatore.
Un ultimo aspetto vale la pena di segnalare. Nel decreto crescita, ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» vi è una norma di impulso per il venture capital, in quanto si stabilisce che la detassazione per gli enti di previdenza obbligatoria operi purché l'investimento in fondi di venture capital rappresenti una quota almeno pari al 3,5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

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