24 Agosto 2020
Eredità o donazione a geometria variabile per l'impatto fiscale
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Il trasferimento all'erede delle partecipazioni societarie detenute dall'imprenditore può avvenire mediante un atto di donazione in vita (trasferimento inter vivos) o nel momento di apertura della successione (trasferimento mortis causa). Ai fini delle imposte dirette le due situazioni presentano tuttavia rilevanti differenze in considerazione del diverso meccanismo di trasferimento del costo fiscale delle partecipazioni in capo all'erede.
Anche per questo motivo, quindi, nel passaggio generazionale dell'azienda la corretta gestione della variabile fiscale assume un ruolo determinante.
Il trasferimento mortis causa
L'articolo 68, comma 6 del Tuir prevede che nel caso di acquisto delle partecipazioni per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.
Gli eredi, quindi:
- non possono assumere quale costo fiscale delle partecipazioni quello sostenuto dal de cuius;
- devono fare riferimento unicamente, salvo rettifica da parte dell'agenzia delle Entrate, al valore determinato e, pertanto, indicato nella dichiarazione di successione secondo le modalità previste dall'articolo 16 del Dlgs 346/1990.
In relazione, invece, alle partecipazioni donate agli eredi in vita dall'imprenditore, il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir stabilisce che si debba assumere come costo fiscale quello del donante, aumentato dell'eventuale imposta di donazione a carico del donatario. Nel caso della donazione, quindi, il trasferimento avviene in neutralità fiscale e di continuità di valori (in questo modo lo strumento della donazione non può prestarsi ad utilizzi distorti che permettano di aumentare il costo fiscale in modo artificioso). Tenuto conto di ciò, l'erede riceverà il costo fiscale del donante, compreso altresì quello rideterminato da eventuali leggi di rivalutazione.
Successione versus donazione
Supponiamo che il valore fiscale delle partecipazioni detenute dall'imprenditore, incrementato grazie ai benefici di una legge di rivalutazione, sia pari a 200. Il patrimonio netto contabile della società è pari a 50 mentre il valore di mercato della stessa è di 300. In ipotesi di donazione l'erede acquisirebbe il costo fiscale del donante (200) mentre in caso di successione il costo fiscale ricevuto sarebbe solo di 50. È evidente quindi, come la successione bruci il valore fiscale esistente, creando allo stesso tempo una rilevante fiscalità latente rispetto all'onere successorio.
Un risultato differente si avrebbe nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni non fosse soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 3, Dlgs 346/1990). In tale ipotesi, infatti, il costo fiscale assunto dall'erede coinciderebbe con il valore normale delle partecipazioni alla data di apertura della successione. Nell'esempio il costo fiscale assunto sarebbe di 300 ribaltando completamente il vantaggio fiscale in favore della successione.
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