17 Novembre 2021
La compravendita è tassata ai fini Ires ma non anche ai fini Irap
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Sotto il profilo fiscale la cessione di azienda (o di ramo) è un'operazione realizzativa. Quindi non si genera la possibilità di operare in neutralità fiscale, come avviene per altre operazioni quali il conferimento d'azienda, la fusione o la scissione. Vediamo i principali effetti in capo al cedente e al cessionario.
In capo al cedente, se questo è un soggetto Ires, la plusvalenza viene tassata in base all'articolo 86 del Tuir.
In particolare, in base al comma 2 in ipotesi di cessione a titolo oneroso la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Tale disposizione poi specifica che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
Tali plusvalenze potranno essere tassate tutte in unica soluzione o in quote costanti fino a cinque anni, in quanto il comma 4 stabilisce che le stesse concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta dipenderà quindi dalla situazione del cedente.
Infatti, in presenza di perdite pregresse, verosimilmente converrà tassare integralmente la plusvalenza. In caso contrario, si potrà valutare il frazionamento della tassazione in più anni.
Dal lato dell'acquirente, generalmente l'iscrizione degli asset comporta anche quella dell'avviamento, corrisposto a titolo oneroso nell'ambito dell'acquisizione aziendale.
Tale avviamento sarà quindi fiscalmente deducibile, fermo restando che ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Tuir lo stesso è ammesso solo in diciottesimi.
Ricordiamo, invece, che le plusvalenze (o le minusvalenze) realizzate mediante atti di cessione aventi per oggetto complessi aziendali non concorrono a formare la base imponibile Irap.
Ciò è sancito espressamente dall'articolo 5 comma 1 del Dlgs 446/97, come modificato dall'articolo 13-bis comma 3 del Dl 244/16. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto, a seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria, che ha comportato l'iscrizione delle plus e delle minus fra i componenti ordinari, senza tale esplicita conferma vi sarebbe stata la tassazione della cessione di azienda anche ai fini Irap.
Infine occorre considerare che sulle compravendite di azienda (o di rami) - non essendo dovuta l'Iva ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lettera b) del Dpr 633/1972 - si applica l'imposta di registro.
Risulta fondamentale individuare in maniera specifica gli elementi che compongono il perimetro, perché in assenza di ciò sull'intero valore dell'atto si applica l'aliquota più elevata tra quelle applicabili ai singoli beni o diritti in esso racchiusi.
In generale su terreni e fabbricati si applica il 9%, mentre sugli altri beni compreso l'avviamento si applica il 3 per cento.
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