17 Novembre 2021
Perizia utile per ridurre la responsabilità
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
La cessione di azienda o di ramo d'azienda presuppone l'individuazione del perimetro oggetto di cessione, a fronte di un prezzo in denaro corrisposto dal venditore. L'operazione può essere effettuata verso parti terze, interessate ad acquisire una determinata azienda (o ramo) di proprietà del venditore, o a livello infragruppo, quindi solo a fini riorganizzativi. Questa operazione non è trattata da alcun principio contabile. Valgono alcuni principi generali in ambito di contabilità tali per cui in capo al venditore la fuoriuscita delle attività e delle passività che compongono l'azienda (o il ramo) determina una plusvalenza oppure una minusvalenza. In capo al cessionario, invece, in contabilità verranno rilevate le attività e le passività acquisite sulla base dei valori di cessione pattuiti in sede di determinazione del corrispettivo, nonché quanto corrisposto a titolo di avviamento. La perizia di stima non è obbligatoria nelle cessioni di azienda, come invece avviene nell'ambito dei conferimenti laddove è prevista per legge in quanto esiste un tema di integrità del capitale sociale che va preservata. Tuttavia, la stessa è consigliata perché risponde a una serie di finalità. È un documento che aiuta a delimitare meglio il perimetro aziendale oggetto di cessione.
Inoltre, si tratta di un documento redatto da un esperto che sotto il profilo civilistico attenua la responsabilità degli amministratori che hanno alienato il complesso o lo hanno acquisito, posto che un terzo indipendente ha di fatto comprovato i numeri alla base della transazione. Essa torna utile altresì per il fatto che queste operazioni sono spesso attenzionate dal fisco sia sotto il profilo delle imposte dirette sia dell'imposta di registro.
La relazione di stima si basa su una situazione economico patrimoniale dell'azienda o del ramo che non deve essere più vecchia di quattro mesi rispetto alla data in cui la cessione è effettuata.
Vi sono casi in cui il prezzo viene mantenuto invariato dalle parti. In alternativa, poiché i valori si muovono fra le due date, verrà redatto un atto ricognitivo, dopo la cessione dell'azienda (di solito nei 60 giorni dopo) che terrà conto di come si sono modificati i valori e di conseguenza il prezzo di cessione.
In capo al cedente l'operazione comporta l'emersione di una plusvalenza o di una minusvalenza. Per i soggetti Oic la prima troverà allocazione fra gli altri ricavi e proventi (voce A5 del conto economico), la seconda fra gli oneri diversi di gestione (voce B14 del conto economico).
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