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17 Novembre 2021

La rivalutazione copre parte fissa e variabile

di Alessandro Germani



La rideterminazione del valore delle partecipazioni mediante imposta sostitutiva consente di coprire la componente fissa del corrispettivo e anche quella variabile qualora vi sia capienza. È questa la conferma della risposta a interpello 782/2021.
L'Agenzia ricorda che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli similari da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa (articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Tuir). In base all'articolo 68 la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione ed è sempre assoggettata a sostitutiva del 26% sia per le qualificate sia per le non qualificate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il realizzo della plusvalenza coincide con il perfezionamento del trasferimento e determina il regime di tassazione applicabile. Invece l'incasso del corrispettivo (principio di cassa) determina il periodo d'imposta in cui il reddito va assoggettato a tassazione (circolare 165/E/98, 11/E/12, 19/E/14 e recente risposta 686/2021). In presenza di un meccanismo di earn out vi sarà dapprima un corrispettivo fisso, seguito da uno variabile, ma entrambi sono redditi diversi.
La norma sulle rivalutazioni delle partecipazioni risale al 2001 ed è stata riaperta più volte, da ultimo con la legge di bilancio 2021 e il decreto sostegni bis. L'Agenzia ribadisce che le minusvalenze non sono utilizzabili. Tuttavia il caso di specie è quello di una cessione con un corrispettivo fisso e un earn out che deriva dal raggiungimento di determinate performance. Se c'è dunque capienza nell'importo che il contribuente ha rivalutato, esso copre sia il fisso sia il variabile, evitando fenomeni di doppia imposizione.
Quindi nel quadro RT andrà indicato come costo il valore del corrispettivo percepito. All'incasso dell'earn out nella colonna 3 del Rigo RT22 andrà indicata la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.

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