11 Luglio 2021
Garanzie statali sui prestiti aziendali fino a otto anni
di Alessandro Germani
Gli emendamenti al Dl 73, il Sostegni bis, rispetto alle garanzie di Sace e Fondo centrale di garanzia (Fcg) al momento sembrano non modificare il testo normativo per tenere conto dell'allungamento a otto anni consentito dalla Ue, ma per Sace viene chiarito che anche la durata effettiva delle garanzie sarà determinata in conformità con la Comunicazione Ue. Proviamo a fare il punto sulle misure.
Dal punto di vista della liquidità la risposta al Covid-19 è consistita nella misura, disposta dal Temporary Framework della Commissione europea, che ha previsto un meccanismo di garanzie statali per supportare il finanziamento delle imprese colpite dalla pandemia. Si è venuto incontro quindi ai soggetti finanziatori, per lo più le banche, nel dare ossigeno alle imprese. Ciò attraverso il meccanismo di Garanzia Italia per le imprese più grandi, e più di recente anche le cosiddette mid cap, gestito dalla Sace (articolo 1, Dl 23/20), mentre per le imprese di dimensioni più ridotte (tipicamente le Pmi di definizione comunitaria e i soggetti minori) c'è stato l'intervento del Fondo centrale di garanzia (articolo 13, Dl 23/20).
Vediamo anzitutto cos'è cambiato con l'introduzione del decreto Sostegni bis (articolo 13, Dl 73/21). Per entrambe le misure (Sace e Fcg) sono stati ottenuti due miglioramenti importanti:
- l'estensione della garanzia del Temporary Framework fino al 31 dicembre 2021,
- l'estensione della durata dei finanziamenti da 72 mesi a 96 mesi (sebbene si puntasse a un allungamento a 10 anni).
La norma originaria, di cui all'articolo 13 del Dl 73/21, prevedeva in ambedue i casi un'estensione a dieci anni, ma la subordinava comunque all'autorizzazione comunitaria. Questa è intervenuta con la comunicazione delle Commissione europea C(2021) 4930 del 29 giugno 2021, che ha tuttavia previsto un'estensione solo fino a otto anni, rispetto ai sei originari. Al momento non sembra che la norma, che fa riferimento a dieci anni, sia stata di conseguenza modificata, ma è fuor di dubbio che vale quanto disposto in sede europea. In senso conforme, infatti, si esprimono sia Abi, sia Fondo centrale. L'associazione ha emanato il 30 giugno 2021 una circolare indirizzata alle associate informandole dell'autorizzazione comunitaria e dell'estensione a 96 mesi. In pari data anche il Mediocredito Centrale, che gestisce il Fondo di garanzia, ha emanato la circolare 6/2021 chiarendo che la durata degli interventi previsti dall'articolo 13 del Dl 23/20 debba considerarsi estesa a 96 mesi. Ciò viene incontro alle molteplici richieste delle imprese per ciò che concerne l'allungamento della tempistica di rimborso di questi particolari finanziamenti, che si collega all'esigenza di supportarle ulteriormente mediante un allungamento dei termini di restituzione. Sebbene in sede europea non si sia venuti incontro al dato normativo, in base al quale sia per Sace, sia per Fcg era stato previsto un allungamento dei tempi di restituzione a dieci anni.
Vediamo di seguito le ulteriori modifiche introdotte dal Sostegni bis.
Per quanto riguarda l'operatività della Sace, è previsto che le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio o l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del Dl 23/20 (e la durata effettiva delle garanzie medesime, come aggiunto dal recente emendamento in sede di conversione) saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante il Temporary Framework, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da Sace Spa.
L'allungamento al 31 dicembre 2021 è previsto anche per la garanzia di Sace (articolo 1, comma 13, Dl 23/20) su esposizioni di Cassa depositi e prestiti su portafogli di finanziamenti concessi a imprese impattate dalla pandemia. Stessa scadenza allungata anche per le garanzie a favore di istituzioni finanziarie che sottoscrivano obbligazioni o titoli di debito delle imprese con rating almeno pari a BB-. Scende al 15% (rispetto al precedente 30%) la quota che tali istituzioni debbono mantenere in portafoglio in presenza di rating inferiore a BBB-.
Per quanto riguarda il Fondo Centrale è invece importante evidenziare che dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all'articolo 13, lettera c), del Dl 23/20 sono concesse nella misura massima dell'80%, rispetto al precedente limite del 90 per cento.
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