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16 Luglio 2021

Deducibili i prestiti non vincolati al risultato

di Alessandro Germani



Un venture loan agreement con cui un fondo finanzia a titolo di capitale di rischio una società è fiscalmente considerato debito e non equity. A precisarlo è la risposta a interpello 477/2021 delle Entrate.
Il finanziamento presenta tassi di interessi elevati connessi alla sua rischiosità pagabili alla scadenza e prevede la subordinazione in capo al fondo. La restituzione non potrà avvenire con la liquidità destinata agli investimenti ma attraverso beni e proventi del mutuatario. Tale finanziamento sembrerebbe avere un chiaro connotato di equity, partecipando il finanziatore al rischio di impresa, il che avviene spesso in presenza di uno strumento finanziario partecipativo. L'Agenzia ricorda che l'assimilazione ad equity si ha quando la remunerazione dello strumento finanziario è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (articolo 44, comma 2, lettera a, del Tuir). Tali remunerazioni sono indeducibili in capo all'emittente per la quota che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici dell'emittente stesso (articolo 109, comma 9, lettera a, del Tuir). Nel caso esaminato la remunerazione dell'apporto finanziario non è collegata nell'an e nel quantum ai risultati dell'emittente e dunque sarà deducibile come debito per competenza secondo gli articoli 109 e 96 del Tuir. In caso di successivo mancato rimborso, essa costituirà una sopravvenienza attiva tassabile ex articolo 88 del Tuir. Le Entrate chiariscono poi che se la remunerazione dovesse sostanziarsi nei profitti annuali, allora si virerebbe su una componente equity che è indeducibile in base all'articolo 44 del Tuir. La risposta testimonia la difficoltà di interpretare sul piano fiscale la sostanza finanziaria dell'apporto (equity o debito).
Sempre in tema di strumenti finanziari è anche la risposta a interpello 479. Alfa è una start up innovativa che presta consulenza ad una società estera ed è pagata parte in denaro e parte in azioni di detta società (quotata). Alfa vorrebbe valorizzare le prestazioni in base al valore nominale delle azioni ricevute in pagamento.
Nella risposta l'Agenzia richiama invece il valore normale per le azioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir. Pertanto non può considerarsi come valore fiscalmente rilevante delle azioni ricevute il loro valore nominale, dovendosi invece considerare il loro valore normale nell'esercizio di maturazione dei corrispettivi. La prestazione dei servizi sarà territorialmente non rilevante in Italia in base all'articolo 7-ter del Dpr 633/72 (operazione non soggetta). La valorizzazione ai fini Iva deve rispecchiare quella delle imposte dirette.

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