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06 Settembre 2021

Chance ravvedimento operoso per le omissioni degli impatriati

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo



La correzione evita l'«effetto trascinamento» nei vari periodi d'imposta
Il monitoraggio delle attività estere assume particolare rilevanza per coloro che, dopo un periodo passato all'estero, nel proprio Paese di origine,o per via di necessità legate a esperienze di lavoro o di studio, decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, magari beneficiando degli incentivi fiscali attualmente previsti per i cosiddetti «lavoratori impatriati» (articolo 16, Dlgs 147/2015).
In questi casi, al momento del trasferimento in Italia è necessario effettuare una fotografia del proprio patrimonio personale, al fine di tracciare le attività di carattere finanziario o patrimoniale che, anche per scelta di investimento (immobili locati, conti correnti esteri) continuano a essere detenute al di fuori dei confini nazionali. Una corretta gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale (compilazione RW, versamento di Ivafe e Ivie, ove dovuta, e dichiarazione degli eventuali redditi percepiti) permette di evitare future contestazioni e di ridurre (o azzerare) il rischio di vedersi applicate sanzioni e interessi.
È questo ciò che è accaduto negli ultimi mesi a coloro che si sono visti recapitare dall'agenzia delle Entrate delle specifiche lettere di compliance nelle quali si invitava a regolarizzare passate omissioni risultanti dalle informazioni ricavate dallo scambio automatico di informazioni tra Paesi secondo il Common reporting standard (Crs). La relativa regolarizzazione si è rivelata in alcuni casi complessa da gestire: spesso per i contribuenti è stato necessario rivedere (o aggiornare) gli importi in possesso del Fisco oppure motivare la correttezza del proprio operato, mediante specifica comunicazione da inoltrare agli uffici competenti per via telematica.
Per questo motivo è opportuno valutare la regolarizzazione in via spontanea, mediante ravvedimento operoso, sfruttando le disposizioni contenute nell'articolo 13 del Dlgs 472/1997 che consentono di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L'opportunità di regolarizzare le proprie posizioni estere mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa è comunque sempre da valutare positivamente. Solo così si limitano gli effetti patrimoniali derivanti dall'applicazione delle sanzioni, comprese tra il 3% e il 15% dell'importo non dichiarato e raddoppiato dal 6% al 30% in presenza di attività detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001). E inoltre si evita il cosiddetto "effetto trascinamento" nei vari periodi d'imposta che potrebbe comportare il trasferimento del rischio anche in capo ai soggetti collegati al titolare, a partire dagli eredi.
L'articolo 20, comma 1, del Dlgs 472/1997 stabilisce, infatti, che l'atto di contestazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Tuttavia, l'articolo 12 del Dl 78/2009 prevede che, nel caso in cui gli investimenti siano detenuti in Paesi non white list, è previsto il raddoppio dei periodi di accertamento, con la conseguenza che, ad esempio, l'orizzonte temporale a disposizione del Fisco per procedere ai controlli riferiti al modello Redditi 2021 si estende fino al 31 dicembre 2031.
Prima di procedere sarà, comunque, opportuno analizzare i vari scenari ed effettuare apposite simulazioni in quanto i calcoli non sono sempre immediati soprattutto in presenza di fattispecie particolari come, ad esempio, la detenzione di attività finanziarie e/o patrimoniali in Paesi esteri usciti dalla black list. Per questi ultimi potrebbero rendersi necessari particolari approfondimenti tenuto conto della possibilità di applicare o meno il principio del favor rei previsto dall'articolo 3, comma 3 del Dlgs 472/1997.

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