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28 Gennaio 2021

Realizzo controllato, stop con le quote non qualificate

di Alessandro Germani


Nei conferimenti di minoranza il rispetto delle soglie qualificate per le partecipazioni va effettuato attraverso l'effetto demoltiplicativo e le riguarda tutte. A confermarlo è la risposta a interpello 57 del 27 gennaio.

Nei conferimenti di minoranza il rispetto delle soglie qualificate per le partecipazioni va effettuato attraverso l'effetto demoltiplicativo e le riguarda tutte. A confermarlo è la risposta a interpello 57 del 27 gennaio.
Una persona fisica detiene il 50% di una holding, che a sua volta detiene alcune società commerciali: il 100% di Beta e Gamma e il 66,66% di Delta ed Epsilon. Epsilon a sua volta detiene due partecipazioni (di secondo livello) del 33,33% in Zeta e del 20% in Eta. L'istante, che intende conferire la propria quota in una newco unipersonale, ritiene che quando si va a fare la demoltiplicazione siano irrilevanti le partecipazioni commerciali di secondo livello.
Le Entrate non concordano con la tesi dell'istante perché il dato normativo dell'articolo 177, comma 2-bis del Tuir si esprime in maniera differente. Infatti il regime del realizzo controllato si applica, oltre che ai casi di maggioranza del comma 2, anche ai conferimenti di minoranza "qualificata" del comma 2-bis in presenza di due condizioni:

  • na percentuale di diritti di voto superiore al 2 o al 20% o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  • purché le conferitarie, di nuova costituzione o già esistenti, siano interamente partecipate dal conferente.

Nel caso poi delle holding, le soglie di qualificazione vanno applicate a tutte le società commerciali indirettamente partecipate, applicando la demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
La norma consente quindi di sfruttare il realizzo controllato anche nel caso in cui le partecipazioni siano conferite in società interamente partecipate dal conferente e consentono di superare la soglia che permette di distinguere le partecipazioni qualificate dalle non qualificate. All'interno del comma 2-bis pertanto si guarda alla "qualificazione" della partecipazione, secondo gli stessi criteri dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis del Tuir e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.
Circa il superamento delle soglie di qualificazione previsto dalla norma, è la stessa che richiede che detto superamento sia integrato in relazione a tutte le partecipazioni, cosicché la presenza di partecipazioni "sotto soglia" non consente alla holding di integrare il requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis e di beneficiare del realizzo controllato.
Quindi, secondo le Entrate nel caso di specie tale regime non si applica in quanto non è soddisfatto il requisito relativo al raggiungimento delle soglie di partecipazione di cui alla lettera a) per le partecipazioni di secondo livello. Può tuttavia essere utile ricordare che l'Agenzia nella risposta n. 429 del 2 ottobre 2020 ha chiarito che eventuali operazioni prodromiche atte a soddisfare quanto richiesto dal comma 2-bis devono considerarsi perfettamente lecite.

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