19 Gennaio 2023
Accantonamenti costi di ripristino ambientale subito deducibili
di Alessandro Germani
La svalutazione iscritta a conto economico indeducibile fiscalmente si deduce extracontabilmente in base al successivo ammortamento civilistico e fiscale dell'asset immateriale, in base alla risposta 63 dell'agenzia delle Entrate di ieri.
Nel bilancio 2020 la società, che opera nel decommissioning di centrali elettronucleari e smaltimento rifiuti, si ritrova con una capitalizzazione di costi iscritta fra le immobilizzazioni immateriali relativa alle campagne di informazione e comunicazione alla popolazione. Una parte di tali costi, considerati non recuperabili, sono stati spesati ai sensi dell'Oic 9 a conto economico nella voce B 10 c. L'importo residuo verrà ammortizzato in quote decrescenti, dal 2021 al 2030, avendo più efficacia immediatamente e perdendo invece poi di rilevanza. Secondo l'istante la svalutazione, che è transitata a conto economico nel 2020, potrà essere recuperata fiscalmente ai fini Ires e Irap con opportune variazioni in diminuzione in linea con gli ammortamenti decrescenti dell'intangible che residua nello stato patrimoniale. L'Agenzia conferma la tesi chiarendo che si è in presenza di spese relative a più esercizi (articolo 108, comma 1, del Tuir) e quindi fiscalmente vale il comportamento contabile.
Eccezionalmente gli accantonamenti al fondo chiusure minerarie si deducono anticipatamente ai fini Ires e Irap, per la risposta 64. Secondo la società gli accantonamenti a fronte della futura chiusura di un giacimento petrolifero dovrebbero dedursi immediatamente ai fini Ires e Irap in quanto correlati ai ricavi (articolo 109 del Tuir). Se rinviati, quei costi di ripristino ambientale non potrebbero più dedursi in assenza dei relativi ricavi. L'Agenzia conferma la tesi. Infatti a stretto rigore gli accantonamenti non sono mai deducibili (articolo 107, comma 4, del Tuir) ma lo diventano solo all'atto del sostenimento certo del costo. Ciò si scontra con l'assenza di ricavi nella fase terminale del giacimento. L'Agenzia aveva già confermato la deducibilità immediata sia nel caso di costi per la chiusura di discariche (risoluzione 52/98) sia per lo smaltimento di rifiuti industriali (risoluzione 14/98), purché i costi siano stimati con criteri oggettivi (Cassazione 16349/14). Per cui si conferma l'immediata deducibilità Ires purché supportata da una perizia di un esperto indipendente circa il concorso di tali costi. Il comportamento si trasla anche ai fini Irap, altrimenti l'accantonamento non è mai deducibile ai fini del tributo regionale ma non lo sarà nemmeno il costo, quando verrà sostenuto, per via dell'assenza dei ricavi. Pertanto ai fini Irap gli accantonamenti saranno deducibili attraverso delle variazioni in diminuzione in dichiarazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA