19 Gennaio 2023
Ias/Ifrs non obbligatori per la branch bancaria
di Alessandro Germani
La stabile organizzazione in Italia di una banca tedesca ha la facoltà (e non l'obbligo) di redigere il rendiconto secondo i principi internazionali, anche se la casa madre, che non ha l'obbligo degli Ias per il bilancio di esercizio, ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ciò in base alla risposta n. 68 delle Entrate di ieri.
La casa madre redige il bilancio di esercizio secondo i principi contabili tedeschi e ha l'obbligo di applicare gli Ias solo per il consolidato, pur essendo quotata. Pertanto fino al 2018 la branch italiana ha dovuto redigere il rendiconto secondo i principi internazionali alla stregua delle banche italiane.
Da un lato, le branch redigono il rendiconto ex articolo 152 del Tuir secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, dall'altro con le novità della legge di bilancio 2019 (che ha introdotto l'articolo 2-bis al Dlgs 38/05) i soggetti i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno la facoltà di applicare i princìpi contabili internazionali. Per l'istante, essendo venuto meno l'obbligo per le banche italiane di redigere il bilancio di esercizio secondo i principi Ias/Ifrs, ciò vale anche per le branch che avranno la facoltà (e non l'obbligo) di redigere il rendiconto secondo tali principi. L'Agenzia conferma la tesi. Infatti a seguito delle modifiche apportate dal decreto internazionalizzazione del 2015 la branch è tenuta a un rendiconto da redigersi in base ai principi contabili adottati dai soggetti residenti con le medesime caratteristiche, senza tenere conto del fatto che la casa madre sia quotata. La semplificazione ha fatto sì che le società industriali non residenti, anche quotate, non avessero più l'obbligo di applicare gli Ias per il rendiconto della propria branch italiana. Ciò in quanto l'obbligo degli Ia è previsto solo per il bilancio d'esercizio delle quotate. Per le banche, invece, la legge di bilancio 2019 ha previsto con l'articolo 2-bis che l'obbligo degli Ias/Ifrs vi sia solo per quelle quotate. Le banche non quotate quindi dal 2018 in relazione al bilancio d'esercizio hanno solo la facoltà di redigerlo Ias. Se l'obbligo del bilancio d'esercizio secondo i principi internazionali è dunque venuto meno per le banche italiane, il principio si applica anche alle branch italiane di banche estere, a prescindere dalla circostanza che la casa madre non residente sia quotata. Quindi spazio al rendiconto economico patrimoniale della branch bancaria solo facoltativamente in base agli Ias/Ifrs, anche se la casa madre è quotata.
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