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18 Gennaio 2023

Riorganizzazione aziendale: deducibili i costi di know how

di Alessandro Germani



Sono rispettivamente imponibili e deducibili i componenti positivi e negativi che emergono da una riorganizzazione aziendale di trasferimento del personale. Ciò in base alla risposta a interpello 43/2023 delle Entrate.
Nell'ambito dell'uscita dal mercato italiano, un gruppo assicurativo ha riallocato il proprio personale fra le varie società del gruppo attraverso dei recessi e dei conferimenti di contratti di lavoro dipendente. L'istante specifica che non si è in presenza di ramo d'azienda e che il know how di ciascun dipendente non è tale da integrare le condizioni per l'iscrizione di un asset immateriale, dati presi per buoni dall'Agenzia. Nell'ambito della contabilizzazione di tali operazioni le società coinvolte registrano delle plusvalenze o dei costi (per il know how iscritto a conto economico) e chiedono chiarimenti sul trattamento di tali componenti ai fini Ires e Irap.
Per ciò che concerne la plusvalenza che emerge sia nel recesso che nel conferimento dei dipendenti, posto che la stessa è stata contabilizzata nella voce A5 di conto economico, ciò comporta la sua rilevanza ai fini Irap, oltre che Ires. Veniamo all'elemento di costo del know how registrato nelle due operazioni. Anche sulla base del parere dell'esperto contabile, non c'è spazio per una sua capitalizzazione ma deve considerarsi un onere dell'esercizio. Ciò tanto nel recesso quanto nel conferimento. La previa imputazione a conto economico del costo (articolo 109, comma 4, del Tuir) ne sancisce anche la deducibilità ai fini Ires. Ai fini Irap, invece, la componente negativa è considerata deducibile a condizione che confluisca in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
Per le imprese assicurative, invece, in base all'articolo 7 del Dlgs 446/97 poiché il costo è stato contabilizzato nella voce di conto economico «Conto non tecnico 8 altri oneri» non rileva ai fini Irap e non sarà quindi deducibile. È evidente, infatti, la semplificazione per le compagnie assicurative per le quali rileva ai fini Irap solo ciò che attiene al conto tecnico e, inoltre, non trova applicazione il principio di correlazione (circolare 27/E/2009).

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