29 Gennaio 2025
Il credito scatta solo se l’imposta estera ormai è definitiva
di Alessandro Germani
Le management fees corrisposte da una società egiziana a una italiana sono imponibili in ambedue gli Stati e la ritenuta in uscita dall’Egitto è recuperabile in Italia con il credito d’imposta solo quando l’imposta estera è definitiva a tutti gli effetti. Così la risposta a interpello 13/2025 delle Entrate.
Alfa svolge attività di consulenza dall’Italia, senza stabile organizzazione (So) in Egitto, a favore della società egiziana Beta, in ambito It. Alfa ritiene di aver diritto su quei redditi, stante la tassazione concorrente in base alla convenzione Italia Egitto, al credito d’imposta estero, perché la lettura a specchio della circolare 9/E/15 che nega tale utilizzo vale solo nei casi in cui l’impresa residente operi mediante stabile organizzazione, ma viene meno in presenza di convenzione fra i due stati. L’Agenzia conferma la lettura dell’istante circa il fatto che i suoi ricavi debbano essere tassati in Italia e che in base alla convenzione si registra una doppia imposizione. Infatti in base all’articolo 7 della convenzione gli utili son imponibili solo in Italia, nel caso in cui la società non abbia una stabile organizzazione all’estero, come nel caso di specie in cui Alfa opera solo dall’Italia. Bisogna però fare riferimento anche all’articolo 22 (altri redditi) che prevale sul 7. Esso prevede una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza (quindi l’Italia), tranne per le management fees. In tale ipotesi si verifica un potere impositivo dello stato alla fonte (l’Egitto) concorrente rispetto a quello di residenza (l’Italia). A quel punto la doppia imposizione si risolve in base all’articolo 23 del Trattato e secondo le modalità dell’articolo 165 del Tuir illustrate dalla circolare 9/E/15. La definitività del prelievo subito all’estero coincide con l’irripetibilità. L’istante faceva riferimento a un’istanza di rimborso che le Entrate declassano a mera «opinion» del fisco egiziano e non a un diniego di rimborso che avrebbe cristallizzato la definitività del prelievo all’estero per beneficiare del credito d’imposta in Italia. In realtà la risposta qui parrebbe un po’ sbrigativa e pro fisco, visto che i casi per cui manca il requisito sono quelli di pagamenti in acconto, di imposte pagate in eccesso rispetto alla misura convenzionale o prelevate all’estero per errore.
Per la risposta a interpello 12/2025 delle Entrate le indennità di fine rapporto d’agenzia costituiscono reddito di lavoro autonomo ma essendo maturate in Italia sono tassate nel nostro Paese, sebbene il percettore abbia trasferito la propria residenza fiscale in Grecia. In base all’articolo 23 del Tuir tali indennità se corrisposte a non residenti si considerano redditi comunque prodotti in Italia, applicandosi una ritenuta d’imposta del 30% (articolo 25 del Dpr 600/1973). A questo punto entra in gioco la Convenzione Italia Grecia per cui si tratta di redditi di lavoro autonomo in base all’articolo 14, che prevede la tassazione esclusiva di tali proventi da parte dello Stato di residenza. Nel caso specifico l’istante era residente in Italia nel momento di maturazione delle indennità, mentre è residente in Grecia alla loro corresponsione. Per l’Agenzia quindi la residenza all’atto della maturazione era italiana, salvo che poi all’atto del pagamento il soggetto è non residente e quindi si applica la ritenuta del 30 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA