23 Gennaio 2025
Il costo diventa deducibile soltanto quando i titoli vengono assegnati
di Alessandro Germani
La legge di Bilancio 2025 modifica i meccanismi di deduzione delle stock option per i dipendenti e gli amministratori. Infatti, la rinvia al momento dell’assegnazione, mentre finora per i soggetti Ias-Ifrs la deduzione era legata al vesting, ovvero alla contabilizzazione del costo a conto economico per competenza e in una logica di pro rata temporis.
La novità ulteriore, che invero non è stabilita dalla norma ma dalla relazione illustrativa, consiste nel fatto che il comportamento fiscale è previsto anche per quei soggetti Oic che contabilizzano le stock option in base all’Ifrs 2.
Lo strumento
Le stock option sono una forma di incentivazione per i dipendenti e gli amministratori, che si vedono assegnare delle opzioni. Queste ultime danno loro la facoltà di sottoscrivere o acquistare titoli della società ad un prezzo di esercizio tale per cui, se il prezzo pagato è inferiore al valore normale dei titoli, ciò determina un reddito di lavoro dipendente.
Profili contabili
Per rinvenire i profili contabili dell’operazione, occorre esaminare l’Ifrs 2, in quanto i principi nazionali non regolano espressamente la fattispecie. La società dovrà quindi contabilizzare un costo, relativo alla prestazione del dipendente o dell’amministratore, la cui contropartita consiste in una riserva di patrimonio netto relativa alle azioni che in futuro verranno assegnate. Questo è l’approccio equity settled.
C’è poi l’approccio cash settled, in base al quale si determina un debito in capo alla società. La difficoltà sta nel calcolare, con una logica di pro rata temporis, la componente di costo che deve essere rilevata a conto economico nell’esercizio, secondo criteri matematici di tipo probabilistico.
Esiste poi anche la possibilità che le azioni della controllante di un gruppo vengano assegnate ai dipendenti di una sua controllata. In questo caso, la contabilizzazione è differente. Infatti la controllante incrementa le riserve del proprio patrimonio netto e in contropartita vi sarà l’incremento della partecipazione nella controllata. Sarà poi la controllata che dovrà rilevare il costo per la prestazione del dipendente beneficiario delle azioni, sempre in contropartita del patrimonio netto della società controllata stessa.
Questa impostazione non è presente nell’Ifrs 2, ma compariva in un vecchio documento, l’Opi 7 del 2008 di Assirevi, che tuttavia oggi si considera superato.
Profili fiscali
La fiscalità delle stock option per i soggetti Ias era demandata all’articolo 6 del Dm 8 giugno 2011, per il quale il costo relativo ai servizi dell’Ifrs 2 veniva dedotto in base all’imputazione temporale dei costi stessi, quindi per derivazione dal bilancio.
Al tempo stesso, l’incremento del costo della partecipazione per i casi infragruppo era rilevante sia ai fini dell’Ires sia a quelli dell’Irap. Quindi, il grosso vantaggio risiedeva nel fatto che il comportamento contabile era valido anche sotto il profilo fiscale.
Il doppio binario
Questo quadro cambia per le operazioni equity settled in base a quanto previsto dalla legge 207/2024 (commi 862 e 863). Viene aggiunto il comma 6-bis all’articolo 95 del Tuir in tema di spese per prestazioni di lavoro, prevedendo che:
- il costo del lavoro a fronte delle stock option sia deducibile non più per maturazione (vesting), ma all’assegnazione dei titoli;
- in tale momento rilevi anche il maggior valore delle partecipazioni iscritte in bilancio, laddove la controllante assegni le stock option a dipendenti di una controllata.
In questo modo, contrariamente a quelli che sono i principi della legge delega di riforma del sistema fiscale, si abbandona la logica della derivazione per andare verso un meccanismo di doppio binario. Infatti, il costo verrà contabilizzato sempre in base all’Ifrs 2, ma la sua deduzione avverrà solo alla successiva assegnazione dei titoli. Ciò imporrà anche la contabilizzazione della fiscalità anticipata.
La norma si applica ai piani di stock option i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi.
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