22 Gennaio 2025
Minus, resta il dividend washing per le partecipazioni con dividendi
di Alessandro Germani
Niente disapplicazione della disciplina del dividend washing a una società di investimento Alfa in relazione alle minusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni non Pex che nei 36 mesi precedenti hanno distribuito dividendi. Così la risposta a interpello 8/2025 delle Entrate.
In relazione alla partecipata Beta la vendita è giustificata da un peggioramento della società nel suo business. Idem per Gamma dalla riduzione delle vendite e dagli inasprimenti regolatori che impattano sulla sua redditività. In entrambi i casi per l’istante la distribuzione dei dividendi non ha inciso sulla riduzione del corso dei titoli che ha motivato la decisione di vendita, dettata non da ragioni fiscali bensì da strategie finanziarie di stop loss.
Il parere dell’Agenzia è sfavorevole. La disciplina del dividend washing (articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, del Tuir) intende evitare il cumulo della detassazione dei dividendi unitamente alla deducibilità della minusvalenza da realizzo della partecipazione, prevedendo l’indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati. La disposizione opera in presenza:
- di una cessione di titoli partecipativi posseduti da meno di trentasei mesi che non rientrano nel regime pex ma che ne abbiano i requisiti oggettivi in relazione alla commercialità e alla residenza;
- di una distribuzione dei dividendi del titolo nei 36 mesi anteriori alla sua cessione.
Ciò che si vuole evitare è che il cedente benefici della Pex dalla vendita delle partecipazioni, l’acquirente benefici della detassazione (quasi integrale) dei dividendi e poi della deducibilità della minus in fase di rivendita. In tali casi la minus sarà resa indeducibile in misura pari ai dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti. Per le Entrate poiché la norma vuole evitare gli effetti di detassazione fra cedente e cessionario e poiché non risulta né che i dividendi siano stati tassati né che il primo cedente non abbia beneficiato della Pex ciò non consente di disapplicare la norma.
La ratio appare più chiara nella vecchia circolare 21/E/06 in cui si specifica che la norma si applica anche nell’ambito di attività di trading di partecipazioni, non rilevando la circostanza che queste ultime abbiano o meno ad oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati e che l’acquisto avvenga da controparti estranee o con le quali sussiste un rapporto di controllo o di collegamento in base all’articolo 2359 del Codice civile.
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