16 Novembre 2024
Certificazione rischio fiscale semplificata nei gruppi
di Alessandro Germani
Il decreto Mef-Giustizia sui requisiti che il soggetto abilitato dovrà avere per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale attende l’appuntamento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Al di là dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell’indipendenza del certificatore verso la società che gli ha conferito incarico e verso i suoi advisor (si veda il Sole 24 Ore di ieri), vale la pena soffermarsi sulle modalità di certificazione del Tcf (Trax control framework) per i gruppi di società.
La norma primaria (articolo 7, comma 1-quater, del Dlgs 128/2015) prevede che il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, quale insieme delle società sottoposte a controllo comune ex articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del Codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato.
Qui ci troviamo nell’ambito del trascinamento dell’istituto che avviene mediante la nozione di gruppo. Ricordiamo che tale nozione ha condivisibilmente sostituito quella di appartenenza al medesimo consolidato fiscale. Il decreto, tuttavia, fa esplicito e continuo riferimento alla direzione e coordinamento.
Ora, non c’è dubbio che quando c’è il controllo ci sia spesso e volentieri anche direzione e coordinamento. Ma non è detto che sia sempre così, per cui ci si domanda cosa accada nelle (probabilmente sporadiche) circostanze in cui ciò non accada.
All’interno dell’articolo 6 troviamo le previsioni che riguardano la certificazione dei gruppi. Nel richiamare i principi della norma primaria, si prevede che il rilascio della certificazione riguardi:
- l’impresa che esercita direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale;
- le imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire alla cooperative compliance.
Nella certificazione che riguarda la prima, il professionista abilitato dovrà attestare che i meccanismi (principi, metodologie, caratteristiche, logiche di funzionamento, ruoli e responsabilità) relativi al Tcf sono rivolti anche alle società soggette a direzione e coordinamento. Nella certificazione che riguarda le seconde, invece, il professionista si limiterà a valutare i processi di controllo volti a mitigare i rischi fiscali (comma 2 lettera b), ma non anche la valutazione sulla generalità dei rischi fiscali e sull’assetto (comma 2 lettera a), limitandosi ad attestare che quanto è adottato dal soggetto che esercita direzione e coordinamento è esteso anche a valle sulle società soggette.
Si tende, pertanto, a semplificare in maniera opportuna gli adempimenti a livello dei gruppi. Ciò in quanto la scommessa sull’adempimento collaborativo non riguarda solo l’ingresso di nuovi soggetti, ma anche l’estensione a livello di gruppo per quelle realtà capofila che sono già entrate nel regime in passato, portandolo il più possibile a valle lungo la catena societaria.
Infatti nei casi di estensione di gruppo (societario) o attraverso il gruppo Iva la certificazione riguarderà i controlli di mitigazione dei rischi, laddove il Tcf sia stato già certificato dalle Entrate in occasione dell’ingresso nel regime. Stesso dicasi nei casi di estensione laddove si verte in situazione di esonero dalla certificazione con necessità di mera attestazione dell’efficacia del Tcf (articolo 1, comma 3, del Dlgs 221/2023).
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