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27 Febbraio 2024

Gestori esteri, ai manager anche ruoli nel veicolo

di Alessandro Germani


Via libera nell’ambito dell’investment management exemption (Ime) al fatto che dipendenti e amministratori che operano nel territorio dello Stato assumano ruoli anche nel veicolo e nella sua catena societaria purché ciò rientri in una normale operatività. È stato pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze il decreto definitivo firmato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo relativo all’Ime disciplinata dal comma 7-quinquies dell’articolo 162 del Tuir. Il decreto era stato posto in pubblica consultazione fino allo scorso 27 ottobre (si veda il Sole 24 Ore del 17 ottobre 2023). Ora il testo definitivo ricalca quanto già anticipato nella consultazione.

L’Ime è una norma agevolativa finalizzata ad attrarre in Italia pezzi del risparmio gestito esteri senza che ciò possa configurare una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente e che comporti quindi dissuasione rispetto al fatto di operare nel nostro paese. La norma originaria risale alla legge di Bilancio 2023 con cui sono state apportate le modifiche all’articolo 162 del Tuir in tema di stabile organizzazione con l’introduzione dei commi 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis. Al di là della ratio della norma che presenta una chiara vis attrattiva, erano state sollevate alcune perplessità, in particolare per ciò che concerne la lettera c) del comma 7-quater. Essa richiede, come condizione per far sì che l’entità residente (o la branch italiana di un’entità non residente) si possa considerare indipendente dal veicolo di investimento, che il soggetto residente o non residente (che opera per conto del veicolo), non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo stesso in misura superiore al 25 per cento.

L’articolo 1 del Dm stabilisce le condizioni di indipendenza del veicolo d’investimento. Sono tali i veicoli Ue o See conformi alla direttiva 2009/65/Ce (direttiva Ucits) o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito in base alla direttiva 2011/61/Ue (direttiva Gefia). Sono tali altresì gli Oicr istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con un patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori in maniera autonoma, con l’organismo o il gestore assoggettati a meccanismi di vigilanza prudenziale simili all’Italia. In base alla relazione non sarebbero tali i family office e i club deal.

L’articolo 2 racchiude la nozione di agente indipendente e supera le problematiche prima citate. Infatti il comma 2 risponde positivamente alla prassi di mercato per cui i dipendenti e gli amministratori ricoprono di solito anche ruoli di amministrazione/controllo nella catena societaria dell’investimento. Così ora si stabilisce che il divieto è riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall’organo di amministrazione, ma che sono escluse le specifiche deleghe approvate dall’organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti. Circa la soglia partecipativa del 25 per cento dell’ammontare dei risultati economici del veicolo, si tiene conto della demoltiplicazione societaria, ma nel computo si ricomprende anche il carried interest in base alla relazione illustrativa.

In base all’articolo 3 il controllo è quello stabilito dall’articolo 2359 del Codice civile senza tener conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria. Viene ribadito che il soggetto estero può operare anche tramite stabile organizzazione. Per come è scritta la norma, in presenza di transazioni intercompany il soggetto residente (società o branch) è tenuto a possedere la documentazione di transfer pricing idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza. Eventuali rettifiche riguarderanno la fiscalità del veicolo ma non mettono in discussione la presunzione di investment management exemption.

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