24 Febbraio 2024
Extraprofitti delle banche, si parte dalla voce 30
di Alessandro Germani
La circolare 4/E delle Entrate di ieri chiarisce gli adempimenti a carico delle banche italiane e delle branch estere per il contributo extraprofitti ex articolo 26 del Dl 104/2023 a seguito dell’incremento dei tassi di interesse.
La norma riguarda le banche italiane, le succursali di banche extracomunitarie e quelle di banche comunitarie (articolo 13 del Tub). La base imponibile è il margine di interesse che risulta dalla voce 30 del conto economico redatto in base alla circolare Bankitalia 262/05. Per i soggetti solari si effettua la differenza fra il margine d’interesse del 2023 rispetto al 2021 aumentato del 10 per cento. Su tale risultato si applica il 40 per cento. Se il margine d’interesse del 2021 fosse negativo, si considera pari a zero.
Nessun problema bilancistico si pone per le banche italiane o per le succursali extracomunitarie che non hanno stipulato accordi di reciprocità e che sono comunque tenute agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e altri prospetti richiesti dalla vigilanza da cui emerge la voce 30. Invece le succursali di banche Ue e quelle di banche extra Ue che hanno stipulato gli accordi di reciprocità e che pubblicano in Italia il bilancio d’esercizio della casamadre dovranno riclassificare il conto economico della branch secondo la circolare Bankitalia e da lì potranno calcolare il contributo. Poiché le branch sono fiscalmente tenute al rendiconto economico patrimoniale ex articolo 152 del Tuir, se questo è redatto già in base ai dettami della vigilanza potrà essere utilizzato all’uopo.
Il contributo extraprofitti non può in ogni caso superare lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 (per i soggetti solari). Tali conteggi dovranno essere conservati dalla banca per eventuali controlli. Per i soggetti solari il versamento è al 30 giugno 2024 oppure al 31 luglio se approvano il bilancio nei sei mesi. Per quelli a cavallo invece la scadenza era il 31 gennaio 2024 se il termine di approvazione del bilancio (a quattro o sei mesi) scadeva nel 2023.
In base al comma 5-bis vi è la possibilità, ai fini di patrimonializzazione, di destinare a riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezzo il minore fra il 40% della differenza dei margini e lo 0,26 per cento. Deve trattarsi di una riserva computabile fra gli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1). In caso di perdite si utilizzeranno utili pregressi e riserve disponibili, ma non utili futuri. In caso di fusione o scissione la costituzione della riserva costituisce una posizione soggettiva fiscale ex articoli 172, comma 4, e 173, comma 4, del Tuir. Si verifica l’imposizione (sempre totale) nel caso di successiva distribuzione della riserva, a meno di un suo utilizzo per copertura perdite.
Per le banche in fase di start up che abbiano iniziato l’operatività nel 2021 il margine di interesse va ragguagliato ad anno. Per i soggetti partiti nel 2023 o 2022 non si applica l’imposta straordinaria in assenza di dati 2021.
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