27 Febbraio 2024
Assicurazioni, doppio criterio per la riserva indisponibile
di Alessandro Germani
Per le imprese assicurative che redigono i bilanci secondo i principi contabili nazionali e che optano per la deroga alla svalutazione dei titoli del circolante in presenza di perdite di valore non durevoli, il decreto dell’Economia dell’8 febbraio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio) stabilisce i criteri per la determinazione della riserva indisponibile.
La norma originaria derogatoria è l’articolo 45, comma 3-octies, del Dl 73/22 che consente di mantenere il valore di iscrizione dei titoli (di portafoglio) in assenza di una perdita durevole. Nel 2023 per via del protrarsi della turbolenza sui mercati il Mef con decreto del 14 settembre 2023 ha prorogato la facoltà. Considerati gli utili distribuiti dalle compagnie nel 2022 e il fatto che la proroga 2023 prescrive di determinare la riserva indisponibile tenendo conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, il decreto stabilisce quindi che le compagnie determinano l’ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell’importo già distribuito per l’esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-decies, terzo periodo.
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