17 Dicembre 2024
Cooperative compliance, il modello di adesione si adegua ai nuovi requisiti
di Alessandro Germani
Il provvedimento 450193/2024 delle Entrate approva il nuovo modello di adesione al regime dell’adempimento collaborativo, che supera i precedenti provvedimenti 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e 153271 del 4 maggio 2022. Il modello segue il decreto del Mef del 6 dicembre 2024 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2024) sulla base delle modifiche normative dell’istituto apportate dai decreti legislativi 221/23 e 108/24. Fa fede la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia.
Il nuovo modello tiene conto della progressiva riduzione della soglia di accesso nonché della certificazione del tax control framework (Tcf) da parte di professionisti abilitati finalizzata ad una maggiore «standardizzazione» del sistema e al rafforzamento degli effetti premiali. I soggetti interessati alla presentazione del modello sono:
- quelli con volume d’affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni di euro dal 2026, 100 milioni di euro dal 2028 (gli stessi limiti valgono per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti);
- quelli che entrano per “trascinamento” sulla base del requisito del controllo ex articolo 2359 comma 1 numeri 1) e 2) e comma 2 del Codice civile, purché almeno uno dei soggetti abbia i requisiti dimensionali individuati sopra e vi sia un sistema integrato di gestione del rischio fiscale del gruppo;
- quelli che danno esecuzione ad una risposta positiva a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (articolo 2 del Dlgs 147/15);
- quelli che entrano nella cooperative compliance a seguito di estensione del regime alle società partecipanti al gruppo Iva;
- le imprese estere che accedono alla cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis del Dl 50/17).
La domanda va presentata via pec all’indirizzo pec dell’Ufficio adempimento collaborativo, mentre i soggetti non residenti privi di pec potranno utilizzare la casella di posta elettronica ordinaria.
Il tipo di comunicazione da barrare è la casella «Istanza di adesione al regime» nel caso di nuova adesione, la casella «Comunicazione della volontà di non permanere nel regime» nel caso di uscita. La casella «Impegno a produrre la documentazione» deve essere barrata in ogni caso. Tale documentazione nei trenta giorni dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso il nuovo servizio web denominato «Adempimento collaborativo». La casella «Richiesta di ammissione al regime per l’impresa che esercita direzione e coordinamento» dovrà essere barrata per inserire tale entità laddove si ritenga che ciò sia necessario al fine delle informazioni utili da fornire all’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura.
Si passa poi ai classici dati del contribuente quali la denominazione, la natura giuridica (desumibile dalla tabella B del modello Unico società di capitali), il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica. Seguono i dati della sede legale e del domicilio fiscale (se differente) indicando anche quelli dell’eventuale domiciliatario. Si passa quindi ai dati del rappresentante firmatario della comunicazione.
Vi è poi la dichiarazione del possesso dei requisiti che riporta le varie casistiche dei soggetti interessati alla presentazione del modello viste in precedenza, per cui andrà barrata la casella che rappresenta la fattispecie in cui si ricade. Seguono altri dati che servono ad individuare il soggetto che ha presentato interpello sui nuovi investimenti (con la data della risposta favorevole), i dati dell’impresa che esercita direzione e coordinamento, quelli del gruppo di imprese che determina il trascinamento di gruppo, oppure i dati relativi al gruppo Iva. Andranno poi comunicati i recapiti dei soggetti deputati a svolgere le interlocuzioni con l’Agenzia. Chiude la comunicazione lo spazio per la sottoscrizione, con data e firma.
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