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07 Novembre 2024

Distacchi di personale nel campo Iva dal 2025

di Alessandro Germani


Con il via libera definitivo al decreto legge salva infrazioni (Dl 131/2024), su cui ieri il Governo ha incassato la fiducia al Senato (100 sì, 63 no e 2 astenuti), arriva con l’articolo 16-ter (introdotto durante l’esame in prima lettura alla Camera) l’abrogazione della risalente disposizione che prevedeva il mancato assoggettamento a Iva dei distacchi e dei prestiti del personale operati al puro costo. Ciò a partire dal 1° gennaio 2025 in accoglimento delle conclusioni della Corte di giustizia Ue nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020).

L’articolo 8 comma 35 della legge 67/1988 stabilisce che non sono da intendere rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. La disposizione è stata da sempre utilizzata prevedendo che i prestiti o i distacchi operati al puro costo fossero da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Viceversa, laddove vi fosse stata l’applicazione anche di un mark up, ciò avrebbe comportato il pieno assoggettamento ad Iva della prestazione.

Tale impostazione ha retto fino a che non c’è stata la pronuncia comunitaria in questione, che ha accolto la tesi in base alla quale l’onerosità della prestazione nei casi di prestito o distacco implica l’esistenza di un nesso diretto fra prestazione e controprestazione il che determina l’assoggettamento ad Iva. Da lì in avanti anche la Cassazione si è uniformata alla pronuncia comunitaria, sancendo la fine dell’irrilevanza Iva di queste operazioni.

In fase di conversione del decreto è stato introdotto l’articolo 16-ter che abroga l’articolo 8 comma 35 della legge 67/1988. È previsto che ciò si applichi ai prestiti e ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti anteriormente a tale data in conformità della citata sentenza di Corte Ue o dell’articolo 8, comma 35, della legge 67/88, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Chiarito il quadro normativo, è utile comprendere quali possano essere le implicazioni a livello di pianificazione Iva per i gruppi societari. Infatti i prestiti e i distacchi potranno ben continuarsi a fare, ma secondo una nuova logica, essendo chiaro che diventano operazioni rilevanti ai fini Iva. Andrà quindi valutato se prevarrà l’esigenza di continuare a distaccare il personale o piuttosto di fornire un determinato servizio da parte di una capogruppo o di una struttura di gruppo ad hoc. Diviene un tema prettamente lavoristico, perché appare chiaro che la transazione andrà comunque assoggettata ad Iva.

Gli effetti sono poi differenti a seconda della natura dei soggetti interessati. Nei gruppi industriali in cui l’entità che riceve la prestazione ha un pro rata di detraibilità totale non vi dovrebbe essere alcuna controindicazione al fatto di ricevere una prestazione assoggettata ad Iva, che è oggetto di completa detrazione. Discorso differente si avrà invece nei gruppi finanziari (banche, assicurazioni, servizi postali e medici) nei quali il diritto alla detrazione è limitato, comportando lo stesso un aggravio di costo. In tali casi tanto un distacco quanto un’ordinaria prestazione se assoggettati ad Iva determinano un incremento di costo del 22 per cento. In tali casi, a decorrere dal 2019 la risposta più adeguata appare essere il gruppo Iva, che consente fra le entità del gruppo di effettuare operazioni che non sono rilevanti ai fini del tributo e che non comportano alcun extra costo a livello di Iva. In assenza di gruppo Iva, la pratica dei distacchi andrà rivista o quantomeno adeguata al fatto di assoggettarla comunque al tributo, anche se ciò comporta inevitabilmente un aggravio di costo.

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