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06 Novembre 2024

Realizzo controllato senza abuso del diritto

di Alessandro Germani


Sfruttamento del regime di realizzo controllato e scissione asimmetrica: con due risposte a interpello le Entrate hanno escluso per due volte la sussistenza dell’abuso del diritto.

La risposta 216

Non costituisce fattispecie di abuso del diritto una serie di conferimenti contestuali e consecutivi che sfruttano il regime del realizzo controllato. È questa la risposta 216 di ieri. È in essere una complessa riorganizzazione per cui Alfa è una holding posseduta integralmente da un socio Tizio che detiene il 25% di Gamma a fronte di un conferimento di minoranza qualificata (articolo 177, comma 2-bis, del Tuir). Gamma è poi detenuta al 25% da Beta (controllata da persona fisica), al 32,67% da Delta, al 16,33% da Mevio, all’1% da Tizio a seguito di eredità. Gamma controlla al 98% Omega, col restante 2% in capo a Zeta, società sempre di famiglia. L’obiettivo è di concentrare il controllo su Tizio in una logica di cambio generazionale.

Per l’Agenzia non ci sono ragioni ostative alla contemporanea/concatenata fruizione dei regimi fiscali di realizzo controllato. In generale la costituzione di una holding può avvenire mediante un conferimento di controllo (articolo 177, comma 2) o di minoranza qualificata (comma 2-bis) che sono entrambi a neutralità indotta. Idem i conferimenti di controllo o collegamento ex articolo 175 del Tuir sono a regime di realizzo controllato. Essi possono ben essere plurimi e successivi (o contemporanei). Quindi il primo conferimento di Tizio in Alfa (di minoranza qualificata) e il secondo di Alfa in NH (di collegamento) sono entrambi lecitamente a realizzo controllato. NH nel contempo riceverà altri conferimenti sempre neutrali.

L’operazione non configura abuso del diritto perché non c’è vantaggio fiscale indebito. Si è in presenza di conferenti (le società Alfa e Beta e il socio Tizio) che sfruttano il realizzo controllato ex articoli 175 e 177, comma 2, del Tuir. Il terzo conferimento del 2% di NH a favore di Alfa consente a questa di integrare il controllo e sarà quindi anch’esso neutrale. L’operazione alternativa consisterebbe nel conferire l’1% di Gamma senza neutralità ma si evidenzia come le Entrate non possano sindacare il momento in cui il socio decide di effettuare un conferimento (per di più di un 1% proveniente da eredità).

La risposta 217

La successiva risposta 217 sdogana l’accoppiata di un acquisto azioni proprie seguito da una scissione asimmetrica finalizzati a superare dei dissidi societari. Alfa detiene immobili e partecipazioni (fra cui Beta) ed è partecipata da soci con visioni ormai differenti. Si decide quindi per un acquisto di azioni proprie di Beta da Alfa, che mantiene immobili e altri asset, mentre Beta verrà poi trasferita ad una newco mediante scissione parziale non proporzionale. L’acquisto di azioni proprie è finanziato con l’intervento di una banca.

Per le Entrate l’operazione non è abusiva. Infatti l’acquisto di azioni proprie comporta una tassazione in capo ad Alfa mitigata dalla Pex. Del resto, se Beta avesse distribuito dividendi (art. 89 TUIR) la tassazione sarebbe stata simile (sempre sul 5%). La banca finanziatrice preferisce peraltro un’acquisizione di partecipazioni con indebitamento che la garantisce maggiormente. La successiva scissione è un’operazione neutrale (articolo 173 del Tuir) purché comporti continuazione dell’attività imprenditoriale. L’Agenzia sdogana questa nuova combinazione (acquisto azioni proprie + scissione) in quanto la prima operazione serve a dotare Beta delle risorse utili ad evitare che la successiva scissione possa essere sperequata. Via libera, pertanto, in assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale indebito.

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