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18 Marzo 2025

Deducibilità dei costi legata alla tassazione dei ricavi

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


La corretta applicazione del principio fiscale di competenza temporale dettato dall’articolo 109 del Tuir impone di individuare prima l’esercizio di competenza dei ricavi per poi procedere all’individuazione dei costi a questi relativi, ammessi in deduzione nel medesimo periodo.

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2391/2025 ribadisce che il principio di correlazione deve ritenersi intrinseco in quello di competenza e, pertanto, al fine di individuarne correttamente il contenuto non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati.

La questione esaminata dalla Corte di cassazione riguarda il criterio di imputazione dei componenti negativi connessi a un piano di lottizzazione con convenzione urbanistica: in sostanza si tratta della loro deducibilità nell’anno di conseguimento dei ricavi che avviene nell’esercizio x, mentre i costi saranno sostenuti nel successivo esercizio x+1.

La Corte rammenta che la disciplina fiscale sull’imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito riflette le regole civilistiche laddove, da un lato, stabilisce il principio di competenza, dall’altro, considera la correlazione costi-ricavi come corollario della stessa competenza, a condizione che vengano rispettate le regole di certezza e di obiettiva determinabilità dei costi, dettate dall’articolo 109, comma 1, del Tuir.

A parere della Corte, è opportuno precisare che, quanto meno per ragioni temporali, non viene in rilievo la disciplina, sopravvenuta, della cosiddetta «derivazione rafforzata» prevista dall’attuale articolo 83 del Tuir, per cui, per le imprese che applicano i principi contabili Oic e per quelle che applicano i principi contabili Ias, per la determinazione del reddito di impresa valgono, anche in deroga alle specifiche disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili di riferimento.

Sono richiamati alcuni documenti emanati dall’amministrazione: risoluzioni n. 14/E/98, relativa alla correlazione costi-ricavi nel caso di prestazioni di smaltimento di rifiuti, n. 52/E/98, relativa alla correlazione costi ricavi nel caso dei costi di chiusura e post-chiusura delle discariche e n. 91/E/06 relativa all’individuazione dell’esercizio di imputazione temporale delle provvigioni passive.

A ben vedere il contenzioso sorto tra l’impresa, che aveva dedotto i costi nell’esercizio x, e l’amministrazione finanziaria che riteneva deducibili i costi nel successivo esercizio x+1, non doveva nascere perché già nel 1981 l’amministrazione finanziaria aveva sostenuto i concetti ora ribaditi dalla Cassazione.

La nota n.9/2940 del 22 ottobre 1981 (non richiamata nell’ordinanza) tratta il caso dei ricavi derivanti dalla vendita di lotti di terreni per i quali il venditore era contrattualmente obbligato a terminare le opere di urbanizzazione, oggettivamente determinabili anche in base al prezzario del Genio civile. L’amministrazione finanziaria aveva precisato che nell’esercizio in cui sono imputati i ricavi derivanti dalla vendita dei lotti di terreno dovranno essere imputati i relativi costi per opere di urbanizzazione, anche se non effettivamente sostenuti a quel momento.

Infatti, sono i costi che devono seguire i ricavi: pertanto, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello stesso esercizio tutti i costi relativi. La società dovrà tenere un prospetto analitico con il raccordo tra ammontari precedentemente indicati e quelli effettivamente sostenuti da allegare al bilancio: oggi l’allegato può essere sostituito dalle informazioni in nota integrativa che è parte del bilancio.

Come accennato, il contenzioso portato sino in Cassazione non avrebbe mai dovuto iniziare se l’agenzia delle Entrate avesse rammentato quanto la stessa amministrazione aveva correttamente stabilito oltre quaranta anni fa.

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