18 Marzo 2025
Rivalutazione delle partecipazioni, il leveraged cash out non è abuso del diritto
di Alessandro Germani
La sentenza 6741/2025 del 14 marzo della Cassazione torna su una tematica rilevante che è quella del leveraged cash out, dando ragione ai contribuenti nel valorizzare la sostanza economica delle operazioni che di fatto conferma la presenza delle valide ragioni extrafiscali non marginali. Ma può essere interessante leggerla alla luce del recente atto di indirizzo sull’abuso del diritto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 febbraio 2025).
I soci di Beta spa avevano rivalutato nel 2010 le partecipazioni nella società pagando il 4% di sostitutiva i tre in possesso del 27%, il 2% quelli in possesso di partecipazioni non qualificate ed estranei al nucleo familiare. I tre soci che detenevano l’81% di Beta avevano poi costituito Gamma cedendole il proprio pacchetto ad un corrispettivo di circa 80 milioni senza realizzare alcuna plusvalenza. Il pagamento avveniva per una tranche di circa 2 milioni mediante distribuzione di dividendi da Beta a Gamma, per la restante parte mediante un versamento soci in conto capitale e l’emissione di quattro prestiti obbligazioni ventennali. Di fatto Gamma nel tempo aveva incassato dividendi (tassati al 5%) da Beta e le somme erano poi servite a restituire i debiti obbligazionari contratti. Quindi l’erario aveva contestato il fatto che i soci anziché vedersi corrispondere dei dividendi tassati sulla persona fisica avevano beneficiato della sostitutiva calmierata (del 4% e del 2%). In primo grado i giudici di Reggio Emilia avevano dato ragione al fisco, mentre il secondo grado (Ctr Emilia Romagna 1492/4/2021) aveva dato ragione ai contribuenti. La Cassazione conferma la bontà dell’operazione, sulla scorta dell’analisi già fatta dai giudici di secondo grado. Vengono evidenziati quegli indicatori che testimoniano la realtà effettiva dell’operazione quali:
- l’incremento del patrimonio netto ottenuto;
- l’incremento dei finanziamenti bancari;
- l’aumento del fatturato consolidato e degli utili ante imposte.
Tutto ciò ha permesso di liquidare in maniera semplice i soci di minoranza, risultato che non sarebbe stato conseguito agevolmente con un conferimento di azioni che, per via poi della relazione ex articolo 2343 del Codice civile, avrebbe anche comportato il fatto di rendere pubbliche informazioni riservate. Il motivo conduttore non è solo il risparmio di imposta ma vi sono ragioni economiche finalizzate ad una riorganizzazione atta a valorizzare il nucleo familiare, liquidando i soci di minoranza e pervenendo ad un rafforzamento dell’equity mediante i versamenti dei soci che sono postergati. Il tutto, quindi, testimonia un’apprezzabile sostanza economica.
È interessante leggere la sentenza alla luce del recente atto di indirizzo, che ha sdoganato le rivalutazioni delle partecipazioni quando non si tratti di mere operazioni circolari. Il documento ha ribadito la centralità del principio della libertà delle scelte negoziali, comprese quelle che consentono un legittimo risparmio d’imposta. E sarà interessante vedere se in futuro la giurisprudenza inizierà a valorizzare questo concetto. Infatti nel caso di specie si è scelto di affrancare le partecipazioni e venderle ad una newco, rafforzata poi a livello di equity e dotata di risorse atte a fronteggiare dei prestiti obbligazionari. Occorrerà monitorare quindi se tutto ciò verrà considerato lecito e non atto a conseguire un vantaggio fiscale indebito in assenza della tassazione dei dividendi sulla persona fisica. Al momento invece sono state valorizzate le valide ragioni extrafiscali non marginali, che comunque testimoniano da parte dei giudici di legittimità un’attenzione alla sostanza economica. Che è comunque un buon approdo non sempre scontato.
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