04 Novembre 2024
Patent box, scelta possibile con l’invio «tardivo»
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Decorso il termine ordinario del 31 ottobre per la presentazione del modello Redditi 2024 da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è possibile procedere con l’opzione per il nuovo patent box entro il 29 gennaio 2025 sfruttando il maggior termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni “tardive”.
Infatti, sebbene tale opzione debba essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce, la stessa può essere esercitata anche tardivamente nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (circolare 5/E/2023, par. 3.3). La medesima opportunità è concessa anche ai soggetti che hanno già trasmesso il modello Redditi 2024, mediante la presentazione di una dichiarazione “integrativa/sostitutiva”.
Superato anche il termine della dichiarazione tardiva, l’unica possibilità per coloro che non avessero esercitato l’opzione nella dichiarazione dei redditi resta invece quella di avvalersi della “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012). Secondo la prassi dell’Agenzia, tuttavia, tale possibilità è subordinata alla circostanza che il contribuente versi in una condizione di “buona fede”, riscontrabile, ad esempio, nel caso in cui, pur non avendo esercitato l’opzione, abbia indicato la variazione in diminuzione in dichiarazione.
Il maggior termine della dichiarazione tardiva vale chiaramente anche in relazione alle opzioni riferite ai nuovi beni immateriali venuti a esistenza dopo l’esercizio di una prima opzione effettuata nel modello Redditi riferito all’anno precedente o ai beni già esistenti ma precedentemente esclusi, per scelta del contribuente, dal perimetro dell’agevolazione. Per tali beni, le opzioni esercitate nel modello Redditi 2024 valgono dal 2023 al 2027.
In caso di dichiarazioni tardive, il set documentale utile ad evitare l’applicazione delle sanzioni, predisposto secondo quanto previsto dal provvedimento 48243/2022, deve essere firmato dal legale rappresentante, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di “effettiva” presentazione della dichiarazione dei redditi.
Relativamente, invece, ai crediti di imposta ricerca e sviluppo e ai crediti per investimenti 4.0, la mancata o errata compilazione del quadro RU del modello Redditi non comporta la perdita del beneficio. Il decreto Adempimenti (articolo 13 del Dlgs 1/2024) ha previsto l’esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata comunicazione dei crediti di imposta nei modelli presentati relativamente ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Nessun rimedio tardivo, infine, è previsto per le imprese che erano interessate a riversare il credito d’imposta R&S, in tutto o in parte indebitamente utilizzato (articolo 5, commi 7-12 del Dl 146/2021).
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