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25 Gennaio 2025

Branch estere senza revisione tagliate fuori

di Alessandro Germani


La disposizione che attribuisce rilevanza fiscale agli errori contabili si applica ai soggetti che operano in base al principio di derivazione rafforzata ovvero i soggetti Ias-Ifrs, i soggetti Oic che redigono il bilancio ordinario o abbreviato, le microimprese che hanno optato per il bilancio ordinario. Tale norma è stata poi modificata in occasione della legge di Bilancio 2023 per circoscrivere la possibilità a quei soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale.

La modifica evidentemente è intervenuta per limitare comportamenti opportunistici, in considerazione del fatto che è la contabilizzazione che guida la deducibilità delle poste. In verità l’applicazione riguarda anche l’imponibilità dei ricavi, ma è evidente che i fenomeni che si intende controllare sono per lo più dal lato dei costi.

In tutto questo un discorso a parte riguarda le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che sono soggetti passivi Ires ex articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir il cui reddito è determinato sulla base di un rendiconto economico e patrimoniale exarticolo 152 del Tuir. Non è infrequente imbattersi in questi soggetti perché in ambito bancario e assicurativo spesso si opta per le stabili organizzazioni anziché le subsidiaries, spesso per motivazioni di ordine regolamentare. Si tratta a seconda dei casi di soggetti Ias-Ifrs oppure, come di consueto avviene in ambito assicurativo, di soggetti che contabilizzano i fatti di gestione secondo i principi Oic.

Al di là di ciò, poiché le stabili organizzazioni non sono tenute a un bilancio locale da depositarsi presso il Registro delle imprese italiano, in quanto il bilancio è redatto direttamente dalla casa madre a cui la branch appartiene, si deve far riferimento al rendiconto di cui all’articolo 152 del Tuir. Così a questi soggetti non è applicabile la revisione legale, che viceversa riguarderà la casa madre nel Paese estero in cui la stessa risiede. Sotto questo profilo, pertanto, le branch sembrano escluse dalla norma di correzione degli errori contabili.

Spesso, tuttavia, questi soggetti appartengono a gruppi multinazionali e si caratterizzano per processi di fast close di bilancio, da cui la frequenza degli errori contabili. Per quanto si comprenda la cautela che ha determinato l’introduzione dell’obbligo di revisione legale, in un’ottica di semplificazione potrebbe essere ipotizzabile introdurre la possibilità anche per questi soggetti. Eventualmente pensando a delle forme di certificazione dei conti ad hoc o quantomeno di applicazione della procedura per gli errori non rilevanti, che poi sono quelli che tipicamente le riguardano.

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