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28 Dicembre 2024

Banche, rinviate le deduzioni per il 2025 L’utilizzo di Ace e perdite scende al 54%

di Alessandro Germani


La manovra di bilancio 2025 viene finanziata dagli intermediari finanziari con una serie di rinvii delle deduzioni di questi soggetti, agendo anche sul limite alla compensazione delle perdite che per il solo 2025 scende al 54% rispetto all’ordinario 80 per cento. Sulla base della relazione tecnica ciò comporta un effetto complessivo di circa 4,6 miliardi. Logicamente spostando in avanti le deduzioni e l’utilizzo delle perdite i soggetti colpiti (in primis le banche, marginalmente le assicurazioni) avranno la possibilità di conservare per il futuro questi benefici, ma intanto sono chiamati alla cassa per fronteggiare le esigenze del bilancio statale.

La prima misura è quella delle svalutazioni dei crediti verso la clientela. Dal 2015 il comportamento di bilancio su tali perdite e svalutazioni ha avuto efficacia anche ai fini fiscali, sia Ires che Irap. Con un meccanismo di deduzioni pregresse rinviate al futuro. Ora la quota dell’11% per il 2025 viene azzerata e rinviata in quote costanti nei quattro anni successivi, idem la quota del 4,7% per il 2026 viene azzerata e rinviata in quote costanti nei tre anni successivi. Così la deducibilità si azzera per il 2025 e diviene del 2,75% per il 2026, del 6,32% per il 2027 e 2028, del 4,31% per il 2029.

C’è poi il differimento delle quote di ammortamento, sia Ires che Irap, relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate. Così la quota del 13% prevista per il 2025 è azzerata e viene recuperata mediante quattro quote dal 2026 al 2029 (3,25% all’anno), mentre quella del 13% prevista per il 2026 è sempre azzerata ma viene recuperata mediante tre quote dal 2027 al 2029 (4,33% all’anno).

Un ulteriore differimento è previsto anche per le quote di deduzione sui componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’Ifrs 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative, sia ai fini Ires che Irap. Così la quota del 10% prevista per il 2025 è azzerata e viene recuperata mediante quattro quote dal 2026 al 2029 (2,5% all’anno), mentre quella del 10% prevista per il 2026 è sempre azzerata ma viene recuperata mediante tre quote dal 2027 al 2029 (3,33% all’anno). Così tale deduzione diviene del 2,5% per il 2026, del 15,83% per il 2027, 2028 e 2029.

Logicamente l’azzeramento delle deduzioni per il 2025 determina l’emersione di un maggior reddito in capo a questi soggetti, che potrebbe essere assorbito dalle perdite fiscali e dalle eccedenze Ace riportate. Questo effetto viene limitato prevedendo che in luogo dell’ordinario utilizzo di tali poste all’80%, lo stesso sia ridotto al 54% del maggior reddito imponibile (65% nel Ddl originario, importo ridotto per fare spazio alla mini Ires). Logicamente questa misura è prevista espressamente anche in caso di partecipazione al consolidato nazionale e mondiale. A tale fine il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina secondo le regole sopra analizzate.

C’è poi un effetto che riguarda gli acconti secondo un duplice impatto. In primis per l’acconto storico viene previsto quanto segue (si vedano le schede del Senato):

  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati (rettifiche di valore su crediti pregresse, ammortamento avviamento, componenti negativi emersi in sede di applicazione dell’Ifrs 9) e applicando la misura di utilizzo delle perdite e Dta limitata al 54 per cento;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume l’imposta che si sarebbe determinata senza tener conto dei piani di rientro sopra indicati, né delle quote differite sempre relative a svalutazione crediti, ammortamento avviamento e deduzioni da Ifrs 9;
  • per il periodo d’imposta 2027 ed i successivi due periodi d’imposta, non si tiene conto delle quote differite di cui sopra.

Il secondo aspetto nasce dall’esigenza di blindare il gettito prevedendo che sull’importo corrispondente ai maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni commentate, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si debba applicare, in sede di versamento, né la compensazione orizzontale in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97, né quella verticale ex articolo 4, comma 3, del Dl 69/89.

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