10 Settembre 2024
Polizze key man, salta la deducibilità se i beneficiari sono gli eredi
di Alessandro Germani
La sentenza 24022/24 della Cassazione torna sulle polizze «key man», che assicurano (la società o gli eredi) circa la premorienza di un soggetto cruciale nell’economia dell’impresa. Sulla deducibilità del premio in capo all’impresa stessa le posizioni appaiono controverse, in quanto la giurisprudenza di merito appare oscillante, la dottrina è favorevole alla deducibilità del costo, mentre la Cassazione 28004/2009 è controversa ma sembra negare la deducibilità del premio.
La polizza key man è generalmente contratta dalla società per tutelarsi circa la premorienza di un elemento di spicco della direzione aziendale, che può coincidere con l’imprenditore o con un top manager. Beneficiario può essere la società, nel qual caso l’inerenza del costo sembrerebbe assicurata (salve le pronunce giurisprudenziali di cui si dirà) oppure l’assicurato o i suoi eredi, nel qual caso sembrerebbe che la deducibilità in capo all’impresa debba essere negata.
La tesi circa la deducibilità del costo è stata ampiamente avallata in dottrina, tra cui spicca la norma di comportamento Adc del 14 gennaio 2004 n. 154 e la Fondazione studi dei consulenti del lavoro con il parere del 4 marzo 2010 n.7. La giurisprudenza ha invece espresso posizioni non uniformi. A favore si segnala la Ctr Venezia 9 novembre 2016, n. 1183/2/16. Assai interessante è poi la sentenza della Ctp Agrigento 27 aprile 2015 n. 1840/7/15. Questa ha evidenziato come l’analisi debba essere compiuta caso per caso. Perché l’individuo deve effettivamente essere un key man. Da questo punto di vista, infatti, l’imprenditore di un’azienda familiare potrebbe esserlo maggiormente rispetto a un top manager di una multinazionale, nella quale esistono dei percorsi di carriera e dei piani di sostituzione (infatti le primissime linee aziendali non viaggiano mai contemporaneamente per ridurre l’alea). Inoltre, la polizza deve trasferire il rischio di morte sulla compagnia assicurativa. Essa poi non deve essere legata al rendimento di una qualche gestione separata, ma prevedere una prestazione a fronte dell’alea sul momento della morte dell’assicurato.
Al contrario la Cassazione con la sentenza 28004/2009 sembra aver confermato l’indeducibilità del premio in capo all’impresa, ma con un ragionamento che in dottrina è stato criticato per mancanza di chiarezza.
La sentenza 24022 del 6 settembre è tornata sul tema nell’ambito di un giudizio più ampio. Uno dei punti riguardava due polizze in relazione alle quali era assicurato il presidente del cda ed erano beneficiari i suoi familiari o eredi. In base a quanto visto, qui la deducibilità non appare sostenibile. E infatti la Cassazione afferma che «non sono deducibili, ai sensi dell’articolo 75 del Tuir (ndr, oggi articolo 109), i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società». Sulla base di queste considerazioni, sembrerebbe che se invece il beneficiario fosse la società l’inerenza sarebbe assicurata, come da tempo la dottrina sostiene.
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