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28 Settembre 2023

Contratti assicurativi, deroga sui raggruppamenti

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Il regolamento della Commissione Europea n. 1803 del 13 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 26 settembre ha modificato l’Ifrs 17 (contratti assicurativi) consentendo di derogare all’obbligo di raggruppamento in coorti annuali per i gruppi di contratti, venendo incontro alle difficoltà riscontrate sul mercato. Il tutto verrà poi riesaminato entro il 31 dicembre 2027. Vediamo di cosa si tratta.

Per le compagnie assicurative l’Ifrs 17, che si applica dal 1° gennaio 2023, mira fornire un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi. Nella UE vi sono parecchi contratti di assicurazione vita e di risparmio vita che consentono la condivisione dei rischi e dei flussi finanziari tra diverse generazioni di assicurati (le coorti) e sono gestiti in modo intergenerazionale al fine di attenuare l’esposizione ai rischi di tasso di interesse e di longevità. Si tratta quindi di utilizzare la coorte annuale come unità contabile per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento, ma a livello dell’Efrag non si è raggiunta l’unanimità che questo corrisponda ad un bene comune. Perché le difficoltà pratiche sono molteplici e quindi anziché l’obbligo si è optato per una deroga, che sarà poi oggetto di riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2027.

Coerentemente con tali motivazioni, il regolamento n. 1803 stabilisce che l’impresa possa non applicare il paragrafo 22 dell’Ifrs 17 in relazione ai gruppi di contratti assicurativi caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari in coorti annuali. Se si avvalgono della deroga, le imprese assicurative in base allo Ias 1 lo indicano nelle note come principio contabile rilevante e forniscono altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l’esenzione. Il regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2023 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea).

Nella sostanza questa deroga risponde all’esigenza di allentare il vincolo di classificazione per coorti annuali che è emerso anche a livello dello Iasb. Esso, infatti, comporta un livello di dettaglio che grava sui processi in termini di classificazione/granularità del dato, sui modelli di valutazione ed ha necessariamente anche effetti contabili.

La difficoltà sta nel definire i cash flow afferenti a un determinato gruppo di contratti, in quanto andrebbero considerati tutti quelli relativi allo specifico gruppo di contratti, anche se questi sono generati dalla contestuale presenza di un altro gruppo di contratti.

La tematica lato italiano riguarda le gestioni separate, atte a garantire agli assicurati il riconoscimento di un rendimento positivo e poco volatile nel tempo. Per far ciò, il rendimento della gestione si basa sul valore storico e non su quello di mercato. Qualora venga acquistato un titolo di Stato alla pari (100) nell’anno x con un determinato rendimento, e lo stesso successivamente abbia un valore di mercato superiore (110), il gestore potrebbe vendere il titolo ma, per la mutualità intergenerazionale, ne beneficerebbero tutti gli assicurati iscritti alla gestione, anche quelli entrati dopo l’anno x.

Il panorama italiano è caratterizzato dall’aspetto peculiare delle gestioni separate, ovvero di un portafoglio di investimenti gestito separatamente dalle altre attività detenute dalla compagnia assicurativa, dove l’obiettivo è di mantenere un rendimento finanziario stabile nel tempo, garantendo la parità di trattamento tra tutti gli assicurati. Il rendimento conseguito in un dato periodo di riferimento è riconosciuto a tutti gli assicurati indipendentemente dall’anno in cui è stato stipulato il contratto. È evidente quindi che il meccanismo delle coorti annuali richiesto dal principio internazionale non sia coerente con il modello di business delle gestioni separate e possa portare a delle allocazioni artificiali e soggettive. Motivo per cui la deroga prevista nell’Ifrs 17 appare da salutare favorevolmente rispetto al panorama italiano.

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