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27 Settembre 2023

Niente ritenuta sui titoli di soggetto non residente al percettore straniero

di Alessandro Germani


A seguito di incorporazione di una società estera in una italiana, alle obbligazioni in circolazione continua ad applicarsi il regime fiscale dei redditi di capitale dovuti da un soggetto non residente. Così la risposta delle Entrate n. 434 di ieri.

Viene prevista una riorganizzazione di gruppo per cui le attività di tesoreria prima svolte da una società belga passano ora sotto la capogruppo italiana, a seguito di fusione transfrontaliera senza mantenimento di alcuna branch in Belgio. La società belga aveva emesso delle obbligazioni sull’Euromercato, quotate presso la borsa lussemburghese. A seguito della fusione tale prestito farà capo alla società italiana.

L’Agenzia chiarisce che sui redditi di capitale relativi a obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie si applica la ritenuta del 26% (articolo 26 del Dpr 600/1973). Dopodiché la ritenuta non si applica su questi strumenti per i grandi emittenti (ad esempio, banche o società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) o nel caso di obbligazioni quotate su mercati regolamentati e sistemi multilaterali se emesse da società che non sono grandi emittenti o se tali titoli sono detenuti da investitori qualificati (articolo 100 del Tuf). Quando l’emittente estero corrisponde i proventi a non residenti non c’è alcuna ritenuta per mancanza della territorialità, se invece li corrisponde a nettisti italiani si applica la ritenuta del 26% da parte degli intermediari residenti che intervengono nella riscossione. Anche considerato che i titoli continueranno a essere quotati post fusione, per l’Agenzia vale il principio di conservazione del regime originario previsto dal Dlgs 239/96 (circolari 306/96, 11/E/12, 4/E/13). Fa fede quindi il regime fiscale iniziale, che è quello dei titoli emessi da un soggetto non residente. Per cui non vi sarà ritenuta per i percettori non residenti, mentre per i residenti si applica il 26% ad opera degli intermediari che intervengono nella riscossione.

In base alla risposta n. 436 il credito d’imposta da imposte sostitutive assolte legato alla distribuzione delle riserve in sospensione d’imposta può essere ceduto nell’ambito del consolidato (risposta n. 492/22). Il riferimento all’articolo 7, comma 1, lettera b) del Dm 1° marzo 2018 relativo al consolidato fiscale comporta che tale cessione possa avvenire nel limite annuo di due milioni di euro sancito per le compensazioni orizzontali. Pertanto il credito d’imposta a seguito di distribuzione delle riserve «in sospensione di imposta» può essere trasferito alla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ai fini dell’utilizzo in compensazione “orizzontale”, in misura tale da non eccedere il limite dell’articolo 25 del Dlgs 241/1997.

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