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03 Ottobre 2023

Cessione partecipazioni, benefici Pex estesi ai soggetti non residenti

di Alessandro Germani


La Pex al 95% per i soggetti residenti spetta necessariamente anche ai non residenti, altrimenti vi è una discriminazione per questi ultimi che non è superata dal meccanismo del credito d’imposta estero. La Cassazione (sentenza n. 27267 del 25 settembre scorso) conferma così i due giudizi di merito pro contribuente.

I soggetti residenti quando cedono una partecipazione beneficiando della Pex (participation exemption, articolo 87 del Tuir) tassano solo il 5% dell’imponibile. Per i non residenti invece la tassazione avviene (oggi) al 26% mentre nel caso di specie avveniva sul 49,72% dell’imponibile. La Cassazione conferma i gradi di giudizio di merito che avevano già dato ragione al contribuente estero, che aveva tassato la plusvalenza salvo poi chiedere a rimborso il maggior importo assoggettato e non dovuto. Le plusvalenze realizzate da una società francese sono imponibili in Italia ex articolo 23, comma 1,,lettera f), del Tuir. La convenzione prevede infatti il concorso dello Stato della fonte quando si cede una partecipazione “importante” (superiore al 25%). L’imposizione per i non residenti è sancita dall’articolo 152 del Tuir, che stabilisce (comma 1) per i soggetti con stabile organizzazione in Italia l’applicazione della Pex previo rimando all’articolo 87 del Tuir. Invece per quelli privi di stabile organizzazione (comma 2) richiama le norme delle singole categorie di reddito, nel caso specifico i redditi diversi con l’esenzione (al tempo) del 50,28% (oggi tassazione del 26%). Ma già la precedente Cassazione n. 21261/23 aveva chiarito che questo quadro è erroneo. Con la riforma del 2003, infatti, è stata introdotta l’esenzione tanto dei dividendi quanto delle plusvalenze per ovviare allo svantaggio competitivo dell’Italia rispetto agli altri paesi, che mirano ad evitare una doppia imposizione economica del medesimo flusso reddituale. Ma già la Corte Ue (causa C-540/07) aveva chiarito la necessità che le società azioniste non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società azioniste residenti. L’impianto dell’articolo 152 del Tuir che differenzia la tassazione dei non residenti a seconda che abbiano o meno una stabile organizzazione in Italia contravviene all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Né la questione si risolve col meccanismo del credito d’imposta previsto dalla relativa convenzione fra i due paesi. Perché tale istituto assolve a un’altra finalità. Infatti, l’eliminazione della disparità di trattamento tra società percipienti in ambito UE o SEE rispetto alle percipienti italiane si pone su di un piano diverso rispetto a quello della eliminazione della doppia imposizione. La stipulazione e il contenuto di una convenzione internazionale non comporta necessariamente la compatibilità del sistema tributario nazionale con i principi espressi dal Tfue in materia di libera circolazione dei capitali.

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