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06 Ottobre 2023

Banche, l’imposta extraprofitti sotto la lente dell’abuso del diritto

di Alessandro Germani


La Camera ha approvato definitivamente - con 155 voti favorevoli, 108 contrari e 2 astenuti - il Dl 104/2023 (decreto Asset) in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici, già approvato dal Senato. Esso contiene la misura degli extraprofitti delle banche che è cambiata notevolmente rispetto al testo originario del Dl entrato in Parlamento. E nel modificare, attenuandola, la misura sulle banche, fa capolino il principio dell’abuso del diritto, richiamato nella norma, nell’ambito del nuovo conteggio dell’imposta dovuta sul margine di interesse. Ma andiamo con ordine.

La misura, contenuta nell’articolo 26 del decreto, riguarda le banche disciplinate dal Tub (Testo unico bancario). Sono dunque esclusi gli altri intermediari finanziari, a titolo esemplificativo le società di leasing o quelle di factoring, che si finanziano sull’interbancario e non mediante la raccolta dei depositi. Sono esclusi altresì i fondi di private debt le cui somme, indirizzate poi all’attività di lending, derivano dalla raccolta del fondo presso gli investitori. La misura riguarda quindi tipicamente le banche che erogano prestiti a fronte della raccolta di depositi dalla clientela, con un tema di remunerazione di questi ultimi. Sono espressamente ricomprese anche le branch italiane di banche estere. Infatti, benché queste siano regolamentate dalla propria autorità (estera) di vigilanza, sulla base del principio dell’«home country control», fiscalmente sono soggetti d’imposta a livello nazionale (articoli 73 comma 1 lettera d, 152 e 162-bis del Tuir). In senso conforme si veda anche la risposta 242/23.

Chiarito il quadro soggettivo, si applica un’aliquota del 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022. Rispetto, quindi, ad un meccanismo precedente in cui il conteggio veniva fatto sugli incrementi rispettivamente del 2022 a confronto con il 2021 e del 2023 a confronto con il 2022, si opta per un confronto più semplice fra 2023 e 2022. Ma viene richiamato il principio dell’abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/2000). Al di là del fatto che condotte di questo tipo da parte di soggetti vigilati sembrano estranee alle loro condotte tipiche, resta il fatto che l’abuso del diritto, essendo specificamente codificato, si sarebbe comunque applicato indipendentemente dal fatto di richiamarlo nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 26 modificato.

Viene modificato anche il cap dell’imposta straordinaria. Prima era pari allo 0,1% del totale dell’attivo dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Ora viene fissato allo 0,26 dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale (paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento Ue 575/13). Quindi mentre prima l’ancoraggio avveniva sull’attivo, nel quale sono ricompresi anche i titoli di Stato, ora il cap si applica, in sostanza, sul patrimonio di vigilanza, essendo l’articolo 92 citato rubricato «requisiti di fondi propri». Trattasi di un concetto di patrimonio netto, quale differenza fra attivo e passivo per tutti i soggetti, che per le banche assume un connotato di patrimonio di vigilanza per stabilire la misura entro la quale la banca può operare nella sua tradizionale attività di lending. Nulla cambia a livello di versamento dell’imposta, da effettuarsi nel 2024, nonché sull’indeducibilità della stessa da Ires e Irap, che resta immutata.

Viene però premiato il rafforzamento patrimoniale delle banche in ottica di vigilanza. Infatti, il comma 5-bis stabilisce, in luogo del versamento dell’imposta, l’accantonamento in bilancio di una riserva non distribuibile, pari a non meno di due volte e mezza l’imposta, che viene computata nel capitale primario di classe 1. E questo contribuisce alla patrimonializzazione degli istituti in chiave Basilea. Che poi la problematica sia eminentemente non fiscale ma di controllo della condotta delle banche sugli interessi, nel senso di adeguare anche quelli sui depositi alla crescita avvenuta per i tassi sui prestiti a seguito dell’impennarsi della curva degli interessi di mercato, lo si desume dal comma 6-bis, che vieta alle banche di traslare i maggiori oneri sulla clientela, stabilendo un controllo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne riferirà alle Camere.

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